Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2023, n. 127 il D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 213 che reca una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenute, rispettivamente, nei titoli I e II della Parte IV del Codice dell'ambiente. Modificato, altresì, il titolo III della medesima Parte IV relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti.
Le novità introdotte dal decreto in commento, in vigore dal 16 giugno p.v., sono volte, tutte, a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente.
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, apportate integrazioni volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.
In seguito di riporta una sintesi delle novità di maggior rilievo contenute nel correttivo ambientale.
Responsabilità estesa del produttore
L’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame modifica l'art. 178-bis del Codice, che disciplina la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell'inglese Extended Producer Responsibility), al fine precipuo di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte.
Tale esclusione è volta a evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari.
Anche il comma 2 interviene sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, prevedendo una modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale (al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il Ministero della transizione ecologica, al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi), da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione (bilancio o rendiconto, relazione sulla gestione, piano specifico di prevenzione e gestione, determinazione dell'entità del contributo ambientale).
Rifiuti da costruzione e demolizione
L’articolo 1, comma 5, apporta numerose modifiche alle definizioni recate dall'art. 183 del Codice. Tralasciando le modifiche di carattere formale (Cfr. lettere a) e b) del comma in esame), si segnala, in particolare, la modifica recata dalla lettera c), volta a precisare che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa.
Tale modifica si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. La modifica in esame è, inoltre, in linea con quanto enunciato nella nota prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 del Ministero dell'ambiente.
Con riferimento alla modifica all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che è stata predisposta a complemento del decreto in commento, ha precisato che essa si è resa necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali, aggiungendo che è evidente come la disposizione abbia impatti positivi sui cittadini che effettuano piccoli lavori edili, consentendo agli stessi di poter conferire detti rifiuti ai centri di raccolta comunali che già dispongono degli spazi dedicati ai relativi codici EER, in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008.
Sistema di tracciabilità dei rifiuti
L’articolo 1, comma 9, reca numerose novelle alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell'art. 188-bis del Codice. Si ricorda, in estrema sintesi, che l'art. 6 del D.L. 135/2018 ha previsto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha altresì previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal MiTE - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.
La lettera a) reca varie modifiche al comma 1 dell'art. 188-bis del Codice. Il numero 1) elimina un residuo e inutile (per quanto illustrato poc'anzi) richiamo all'art. 6 del D.L. 135/2018.
Il numero 2) precisa che il RENTRI è gestito direttamente dal MaTE, in linea con analoga precisazione prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 ed eliminata nella succitata trasposizione operata dal D.Lgs 116/2020.
Il numero 3) interviene nella parte del comma 1 ove si dispone che, per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo le modalità dettate con apposito decreto ministeriale. La modifica in esame è volta a precisare che tale decreto:
è adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni anche in considerazione
dell'impatto che il sistema di tracciabilità potrebbe avere sui provvedimenti di
competenza delle Regioni e delle Province autonome;
provvede a determinare anche gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di
contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.
La lettera b) introduce un nuovo comma (3-bis) al fine di indicare in modo inequivocabile i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale, provvedendo a trasporre quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018, la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 del decreto in esame. La lettera f) introduce un nuovo comma (6-bis) che stabilisce le voci degli oneri economici a carico dei soggetti obbligati ai fini del funzionamento del RENTRI che verranno determinati e quantificati con appositi decreti ministeriali. Anche in questo caso si tratta di una trasposizione di una norma già prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 (e contenuta nel comma 3-quater di tale articolo) e la cui abrogazione è prevista nell'articolo 10 del decreto in esame.
Registri di carico e scarico
L’articolo 1, comma 10, interviene su alcune disposizioni presenti nell'articolo 190 del Codice, in cui si regolano gli obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per determinati soggetti che gestiscono a vario titolo rifiuti, precisando, in particolare, che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, indicati per taluni soggetti e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.
Formulario di trasporto
L’articolo 1, comma 12, modifica l'art. 193 del Codice, che disciplina le procedure per il trasporto dei rifiuti, specificando, in tema di tracciabilità, il riferimento all'entrata in vigore del modello del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale. Inoltre, si puntualizza che i rifiuti pericolosi devono essere etichettati e imballati secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero
L'articolo 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs 152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l'articolo 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare determinate procedure.
Nello specifico, il comma 1 modifica in più punti l'art. 208 del Codice al fine di:
ribadire l'esclusione dall'autorizzazione unica regionale per la realizzazione del
deposito temporaneo prima della raccolta, come previsto dall'art. 185-bis;
prevedere l'invio della comunicazione dell'autorizzazione unica regionale al
Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto
telematico.
Semplificazioni per il recupero dei rifiuti
L'articolo 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l'esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.
Il comma 1 stabilisce l'invio da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico, mentre il successivo comma 2 modifica l'art. 214-ter del Codice, in cui sono stabilite le condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività.
Gestione degli imballaggi
Numerose sono le disposizioni modificative della vigente disciplina in tema di imballaggi. Si segnala, ad esempio, l’articolo 6, comma 3, che, nel delineare gli obiettivi di recupero e di riciclaggio, prevede che il Consorzio nazionale degli imballaggi acquisisca da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunichi annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
Degna di rilevo, poi, la modifica apportata dall’articolo 6, comma 5, all'articolo 221-bis del D.Lgs 152/2006, concernente i “Sistemi autonomi”. L'intervento consente il coordinamento con la disposizione contenuta all'articolo 221, comma 2, ultimo periodo. Il richiamato art. 221, comma 2, prevede che, nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) della disposizione in parola.
L’articolo 6, comma 8 interviene poi su diversi commi (1-3, 5, 8 e 12) dell'articolo 224 del D.Lgs 152/2006, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI). In particolare, viene riformulato il comma 1, trasferendovi i contenuti del comma 2 relativi allo statuto e alle sue modalità di approvazione, sopprimendo altresì il riferimento temporale al 30 giugno 2008, divenuto ormai obsoleto.
Vengono poi inseriti taluni richiami normativi, necessari al coordinamento con disposizioni già vigenti. Le modifiche recate al comma 8 risultano finalizzate al coordinamento di norme e all'attuazione del principio di EPR nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva UE 2018/852 e degli articoli 8 e 8-bis della direttiva UE 2018/851. Inoltre si è riformulato l'ultimo periodo del comma 8 afferente ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni del CONAI. Vi si prevede tra l'altro che il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI.
13/06/2023