Avvio dell’operatività della sezione speciale turismo

E’ possibile presentare le richieste di garanzia al fondo a valere sulla sezione speciale turismo, istituita ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, finalizzata alla concessione di garanzie in favore delle imprese del settore turistico.

finanziamenti oggetto di garanzia

Le garanzie della Sezione speciale sono rilasciate, su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:

- interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio di “non inquinare significativamente”, di cui alla comunicazione alla Commissione europea 2021/C58/01;

- assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore stesso.

Sono ammissibili anche operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tal caso, la concessione della garanzia dovrà comportare una riduzione nel costo del tasso di interesse applicato.

La garanzia può essere richiesta inoltre su operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che:

- il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

- il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

copertura della garanzia

Le garanzie sono concesse per una percentuale massima di copertura:

- nel caso di garanzia diretta: del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;

- nel caso di riassicurazione: dell’80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell'80%.

Le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all’80% e al 90%, mediante l'utilizzo delle risorse apportate al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, banche e SACE, ai sensi del decreto Fund Raising del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2012.

Alle garanzie rilasciate a valere sulla sezione speciale sono applicabili, per quanto compatibili, tutti i regimi di aiuto, ivi compreso il nuovo Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework), vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione stessa.

caratteristiche della sezione speciale

La sezione speciale prevede procedure di accesso semplificate e più vantaggiose.

La garanzia è concessa a titolo gratuito e senza applicazione del modello di valutazione. Le imprese, inoltre, possono essere garantite per un massimo di 5 milioni di euro. Non sarà dovuta neppure la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie. È poi previsto che per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

come si accede

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall’impresa direttamente alla banca. La documentazione è disponibile sulla pagina del sito del fondo di garanzia www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/.

16/11/2022