Contenimento dei consumi di gas naturale - decreto ministeriale 6 ottobre 2022

Il Ministero della Transizione Ecologica ha aggiornato la disciplina dei limiti di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale per la stagione invernale 2022 – 2023, di seguito riepilogata.

temperatura degli ambienti

Durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non dovrà superare:

- 17 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (in precedenza era previsto un limite di 18°C + 2°C);

- 19 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici, incluse le strutture turistico ricettive (in precedenza era previsto un limite di 20°C + 2°C).

limiti temporali

L’orario di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale viene ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento viene accorciato di quindici giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette giorni la data di fine esercizio.

In particolare, vengono fissati i seguenti limiti, articolati per zona climatica:

zona A: 5 ore giornaliere dall’8 dicembre al 7 marzo;

zona B: 7 ore giornaliere dall’8 dicembre al 23 marzo;

zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

zona D: 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile;

zona E (pianura padana) : 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile ;

zona F (zone montane): nessuna limitazione.

Al di fuori dei suddetti periodi, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Si rammenta che:

- la durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno e può essere frazionata in due o più sezioni orarie;

- la zona climatica di appartenenza di ciascun comune è disciplinata dall’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e dalle successive modifiche.

11/10/2022