Determinazione Direttoriale ADM n. 484555 del 24 ottobre 2022 – Esclusione della vendita di generi di monopolio dall’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (d’ora in avanti “ADM”), con Determinazione Direttoriale n. 484555/RU, pubblicata sul proprio sito Ufficiale, ha chiarito che i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino, in relazione all’attività di vendita dei generi di monopolio, di valori postali e bollati, non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico di cui all’art. 15, commi 4 e 4-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012.

Dalla lettura del preambolo del provvedimento emerge che le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia a provvedere in tal senso sono le seguenti:

• con l’applicazione dell’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico in ordine ai generi di monopolio e ai valori postali e bollati, l’aggio percepito dal rivenditore verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, considerato che il prezzo di rivendita al pubblico è determinato ex lege (o sulla base di apposite convezioni) e dunque il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente;

• in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio (il pagamento dell’accisa viene effettuato a monte all’atto dell’immissione in consumo), risulta escluso il rischio di evasione fiscale (che è invece la principale ratio che ha spinto il legislatore a prevedere il c.d. obbligo del POS);

• sul settore dei tabacchi lavorati sussiste già un efficiente sistema di tracciabilità e di controllo tale da assicurare la lecita provenienza dei prodotti. È bene sottolineare, sotto il profilo soggettivo, che la “deroga” (così viene definita nell’avviso dell’ADM pubblicato sul proprio sito) si applica anche alle vendite dei suindicati prodotti effettuate dai titolari di patentino, tra cui (ai sensi dell’art. 7 del Decreto MEF n. 38/2013) i Pubblici Esercizi dotati di licenza per la Con Determinazione Direttoriale n. 484555, l’ADM ha chiarito che le attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e bollati (anche qualora svolte dai Pubblici Esercizi titolari di patentino) non sono soggette all’obbligo di accettare strumenti di pagamento elettronico, in quanto, in questi casi, l’aggio del rivenditore verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie, che non sono riversabili sugli acquirenti, atteso che il prezzo al pubblico di tali prodotti è determinato ex lege. Inoltre, ad avviso dell’ADM, sul settore dei generi di monopoli risultano già adeguatamente presidiate le esigenze di tracciabilità dei prodotti e di tutela dei diritti erariali. somministrazione di alimenti e bevande, gli stabilimenti balneari e le sale da gioco, che, congiuntamente alla loro attività principale, svolgono anche un’attività di vendita di tabacchi lavorati.

Giova, tuttavia, evidenziare che l'esenzione riguarda solo la vendita di generi di monopolio, di valori postali e bollati, mentre per il resto dei beni continuerà ad esser vigente l’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.

Allo scopo abbiamo predisposto apposito cartello che può essere scaricato cliccando qui

28/10/2022