Legge di bilancio 2023

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ordinario n. 43) la legge 29 dicembre 2022 n. 197 avente ad oggetto il “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

La manovra – in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (NADEF) – stanzia circa 35 miliardi di euro (di cui 21 miliardi in deficit) ed anche quest’anno ha un contenuto di ampio respiro: dalle urgenti misure in tema di “caro energia”, agli interventi in tema di fisco, lavoro, giustizia, scuola, sicurezza, ecc.

Segue una breve analisi delle disposizioni di maggior interesse – suddivise per settori omogenei – con riserva sin da ora di trasmettere successivamente specifici focus con ulteriori approfondimenti.

1. ENERGIA

La voce di spesa più consistente dell’intera manovra di bilancio è rappresentata dagli interventi finalizzati al contenimento del “caro energia” e su cui vengono stanziati circa 20 miliardi di euro:

· Crediti d’imposta a parziale copertura della spesa sostenuta per energia elettrica e gas per il I° trimestre 2023 (commi 2-9)

Confermati anche per il I° trimestre 2023 i crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale, ma con un aumento delle relative aliquote:

- per l’energia elettrica, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore), si prevede un credito d’imposta pari al 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023, a condizione che il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al IV° trimestre del 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019;

- per il gas naturale, a beneficio di tutte le imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore, il credito d’imposta sarà pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel I° trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al IV° trimestre del 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Conformemente alla disciplina dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi al 2022, qualora l’impresa destinataria del beneficio non abbia cambiato fornitore (nel periodo dal IV° trimestre 2019, al I° trimestre 2023), l’obbligo per quest’ultimo di inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento del costo dell’energia e l’ammontare della detrazione spettante. Può essere utile ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha già fornito chiarimenti sulle precedenti agevolazioni con circolare 13/E del 2022.

Tali crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né dell’IRAP, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (mediante F24) ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 entro il 31 dicembre 2023, risultano cumulabili con altre agevolazioni a condizione che non sia superato il costo sostenuto e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

· Contenimento bollette energia elettrica e gas (commi 11 - 16)

Sempre con riferimento al I° trimestre 2023, è stato confermato l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema (componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale – cfr. audizione ARERA 8 febbraio 2022) applicati alle utenze elettriche – domestiche e non domestiche – in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per quel che concerne le utenze del gas, è prevista la riduzione al 5% dell’IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (i requisiti e le prestazioni sono definiti dall'Allegato II al decreto legislativo n. 115 del 2008), nonché sulle forniture di servizi di teleriscaldamento (secondo quanto indicato nel glossario dell’ARERA, per teleriscaldamento si intende un “sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto a cogenerazione o da una sorgente geotermica. In un sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda o il vapore”), limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i suddetti consumi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2023. Inoltre, sempre con riferimento al I° trimestre del 2023, viene stabilito che l’ARERA fisserà una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

· Ulteriori misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas naturale (commi 24-28)

In questa sede preme evidenziare l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di un fondo da 220 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

2. FISCO e TRIBUTI

La legge di bilancio 2023 propone anche alcuni interventi sulla riduzione della pressione fiscale in capo ai contribuenti. In estrema sintesi, si segnalano le seguenti disposizioni:

· Flat tax e flat tax incrementale (commi 54 - 57)

Innalzamento da 65.000 a 85.000 euro della soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15% (c.d. flat tax) sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap). Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia alla consultazione delle schede dell’Agenzia delle Entrate. Viene altresì specificato che tale regime cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno compensi o ricavi superiori ai 100.000 euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente, conseguentemente l’IVA sarà dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Diversamente, per coloro che invece supereranno la nuova soglia degli 85.000 restando sotto ai 100.000, usciranno dal regime forfettario a partire dall’anno successivo.

Inoltre, per i contribuenti, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni - diversi da quelli che applicano il regime forfetario - viene prevista solo per il 2023 un’imposta sostitutiva con aliquota al 15% da applicare alle variazioni di reddito (superiori al 5%), rispetto al più alto dei redditi dichiarati nel triennio precedente. L’incremento su cui applicare la c.d. “flat tax” non può essere superiore a 40.000 euro, mentre non è previsto alcun limite sul reddito complessivo.

· Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministra- zione di alimenti e bevande (commi 58-62)

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Tali somme, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, applicata dal sostituto d’imposta, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva sopra citata.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

· Premi di produttività (comma 63)

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta dal 10 al

5%.

· Sugar tax e plastic tax (comma 64)

Posticipazione dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax) disciplinate, rispettivamente, dall’art. 1 commi 634 e ss. e 661 e ss. della legge n. 160/2019 (c.d. bilancio 2020).

· Strumenti di definizione agevolata dei carichi pendenti, regolarizzazione irregolarità formali, adesione agevolata, definizione agevolata delle controversie tributarie et similia, nuovi termini per le comunicazioni di inesigibilità (commi 153 - 161; 163 - 254)

Introdotte una serie di disposizioni finalizzate a consentire ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, i carichi tributari pendenti. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie.

Tra le molte, in questa sede si ricorda l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. Nel caso di enti creditori diversi da quelli sopra citati, viene riconosciuta la possibilità di non applicare l’annullamento automatico che in questo caso opererebbe limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni e agli interessi di mora mentre resterebbero integralmente dovuti il capitale e il quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Viene altresì introdotta una specifica disciplina per il riconoscimento dell’annullamento relativo ad altre tipologie di sanzioni amministrative come, ad esempio, quelle derivanti dal codice della strada.

Viene inoltre prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1.01.2000 e il 30.06.2022. I carichi possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di

rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, senza corrispondere interessi e sanzioni.

· Contabilità semplificata (comma 276)

Intervenendo sull’art. 18, comma 1, del DPR n. 600/1973, è stato ampliato l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata (in luogo di quella ordinaria) modificandone i requisiti dimensionali attraverso l’aumento delle soglie di ricavi da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi.

3. PROROGHE GIOCHI PUBBLICI

Con gli obiettivi, tra gli altri, di preservare il gettito erariale e di procedere a un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, durante l’esame da parte della Camera con i commi 123 - 125 è stata disposta la proroga a titolo oneroso fino al 31.12.2024:

- delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici (assegnate ai sensi dell’art. 24, comma 13, lett. a) della L. n. 88/2009 e dell’art. 1, comma 935 della L. n. 208/2015) in scadenza al 31.12.2022. La norma stabilisce un incremento del 15%, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni attualmente in vigore, del corrispettivo una tantum versato dai concessionari, calcolato in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

- delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31.03.2023 e anche in questo caso è stabilito un incremento del 15% del corrispettivo una tantum che va versato nei medesimi termini previsti al punto precedente;

- le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS in scadenza il 29.06.2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari devono corrispondere per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS (c.d. AWP o new slot), e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS, maggiorato del 15% e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31.10.2022. Il corrispettivo unitario di cui sopra è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L’importo dei diritti novennali è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

- le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30.06.2024. Gli importi da corrispondere sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni relative alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15%, entro il 15.07.2024.

Dovrà attendersi la determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la definizione

degli obblighi, in capo ai concessionari, delle garanzie economiche proporzionate ai nuovi termini.

4. LAVORO

· Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (comma 281)

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 (se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro) ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base

mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la compe-

tenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

· Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (comma 282)

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025.

· Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori (commi 286-287)

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, cosiddetta “pensione anticipata flessibile” possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Le modalità di attuazione della disposizione in esame sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

· Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni (commi 294-299)

Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di citta- dinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (nonché per le tra- sformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nello stesso periodo), è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contri- buti dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite mas- simo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero citato è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (previsto per il datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di ap- prendistato, i soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza).

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per tali assunzioni, l’esonero dal versamento dei contributivi è riconosciuto nella misura del 100 per cento e il limite massimo dello stesso è elevato da

6.000 a 8.000 euro.

Al fine di promuovere l’assunzione di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni in questione, l’esonero dal

versamento contributivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento entro il limite massimo di im-

porto di cui al comma 16 dell’art. 1 della predetta legge n. 178 del 2020 che è stato elevato da 6.000 a

8.000 euro. L’efficacia di tali disposizioni è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

· Lavoro agile (comma 306)

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’arti- colo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurta- zione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

· Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti (comma 308)

E' incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 l'autorizzazione di spesa stanziata per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (di cui al l’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193).

· Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all’inclusione lavorativa (commi 313- 321)

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,

n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Tale disposizione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità (come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.

Fermo restando sopra esposto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento la- vorativo e all’inclusione sociale) devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di for- mazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza de- cade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le po- litiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.

Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni in commento.

Ulteriori modifiche alle disposizioni in materia di Rdc:

all’art. 3, comma 8 si prevede in aggiunta alle disposizioni vigenti che nel caso di stipulazione di con- tratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla de- terminazione del beneficio economico del Rdc, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono

comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte

eccedente;

all’articolo 7, comma 5, la lettera e) è disposta la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare non accetta la prima offerta ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5). La prima offerta citata è quella con cui i beneficiari del Rdc sono tenuti ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate (abrogazione delle disposizioni in materia di Rdc).

· Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi (commi 324-329) ll Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

È prorogato per l’anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’articolo 44 del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione sopra citato.

· Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta (commi 338-341) Per il finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del de- creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonchè per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013,

n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche rela- tive ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013. 257-ter.

Per le finalità di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di vio- lenza, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l’anno 2023.

· Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (comma 342)

E’ ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali che nel corso di un anno civile per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, danno luogo a compensi di importo complessivamente non superiori a 10.000 euro (rispetto al precedente limite di 5.000 euro). Tali di- sposizioni si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle atti- vità di discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1

E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori a tempo indeterminato (rispetto al precedente limite di 5 lavoratori a tempo indeterminato).

· Congedo Parentale (comma 359)

Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavora- tore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Tale in- dennità è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione.

Tale disposizione si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alter- nativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legi- slativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

5. MEZZI DI PAGAMENTO

Come noto, le disposizioni concernenti il limite del denaro contante e l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici hanno suscitato un ampio dibattito e, alla luce del confronto con la Commissione Europea, si può così riassumere il punto di arrivo:

· Aumento del tetto al contante (comma 384)

Rispetto al testo originariamente presentato al parlamento è stato confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche.

· Contenimento commissioni bancarie su pagamenti elettronici (commi 385-388)

È stata completamente rivista la disciplina originariamente ipotizzata sui pagamenti elettronici che proponeva la non applicazione delle sanzioni qualora la mancata accettazione di uno strumento di pagamento elettronico avesse riguardato transazioni inferiori a 60 euro.

Nel nuovo testo non è prevista alcuna soglia di “non punibilità”, bensì viene stabilito che le associazioni di categoria delle attività di vendita e di prestazione di servizi, e quelle rappresentative dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale livelli di costi del servizio che risultino equi e trasparenti, proporzionati al valore delle singole transazioni.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il MEF dovrà costituire un tavolo permanente finalizzato a valutare soluzioni per “mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti con ricavi/compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Qualora il suindicato tavolo non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto (ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell’accordo definito) i prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, saranno obbligati per l’anno 2023 al versamento di un contributo straordinario pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori a 30 euro (o al diverso valore previsto dal tavolo di cui sopra). Il contributo sarà riversato su un apposito fondo che verrà utilizzato per adottare interventi diretti a contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti con ricavi non superiori a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.

A maggior ragione considerato il quantum su cui la legge circoscrive l’intervento, la Federazione adotterà ogni iniziativa necessaria per rendere chiare le criticità affrontate dalle imprese del settore su questo profilo.

6. CRESCITA E INVESTIMENTI

· Rifinanziamento fondo di garanzia PMI (commi 392 - 393)

Prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, l’operatività speciale del Fondo di garanzia per

le piccole e medie imprese in supporto alla liquidità delle stesse, prevedendo l’ulteriore vigenza:

- dell’art. 1, comma 55 della L. n. 234/2021 (regime di “phasing out” dall’intervento emergenziale istituito all’epoca dell’esplodere della crisi pandemica);

- dell’art. 1, comma 55-bis della L. n. 234/2021 (regime previsto in favore delle imprese pregiudicate dalla crisi Ucraina).

La dotazione del Fondo viene conseguentemente incrementata di 720 milioni di euro per l’anno 2023.

· Credito d’imposta spese consulenza quotazione PMI (comma 395)

Prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito con l’art. 1, commi 89 e ss. della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ed aumento dell’importo massimo del credito d’imposta da 200.000 euro a 500.000 euro.

· Sostegno agli investimenti delle MPMI per l’acquisto di beni strumentali (commi 414 – 416; 423) Incrementato di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013, conv. con modif. dalla L. n. 98/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato in favore delle micro, piccole e medie imprese per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali (c.d. "Nuova Sabatini"). E’ stato altresì prorogato di ulteriori 6 mesi il termine - di norma di 12 mesi - per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

In quest’ambito occorre anche evidenziare la proroga al 30 settembre 2023 del credito d’imposta riconosciuto dai commi 1051-1063 e 1065 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (allegato A della legge n. 232/2016), a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

7. TURISMO

Sono diversi gli interventi che perseguono l’obiettivo di sostenere la filiera, tra quelli più interessanti si evidenzia:

· Fondo per il settore professionale turistico (commi 603 - 606)

Istituzione, nello stato di previsione del MiTur, di un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, per favorire la competitività dei lavoratori del comparto del turismo e agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore. Le finalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo mirano a:

- riqualificare il personale già occupato nel settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitinicoli della cultura e tradizione italiana;

- rafforzare le competenze degli operatori di settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;

- favorire l'inserimento nel mercato del lavoro;

- ampliare i bacini di offerta di lavoro.

Le modalità di ripartizione del fondo saranno stabilite con uno o più Decreti del MiTur da adottare

entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.

· Fondo piccoli Comuni a vocazione turistica (commi 607 - 609)

Istituzione, nello stato di previsione del MiTur, di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. L’intervento normativo mira a promuovere i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.

Anche in questo caso è prevista l’adozione di un Decreto attuativo (del MiTur, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata) entro i 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.

· Fondo per il turismo sostenibile (commi 611 - 612)

Istituzione nello stato di previsione del MiTur di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Tale fondo mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l'ecoturismo e il turismo sostenibile, in quanto iniziative idonee a minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione, pur assicurando la conservazione degli ecosistemi locali. Nello specifico, esso è volto a:

a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

c) supportare le strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse del fondo saranno stabilite con uno o più decreti

del MiTur da adottare, anche in questo caso, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.

8. ALTRE MISURE DI RILIEVO

· Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata (commi 685 - 690)

Rifinanziamento del credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute (per un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario) per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio (misura introdotta dall’art. 1, comma 73 della L. n. 145/2018 - legge di bilancio 2019). Lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 5 milioni di spesa per ciascun anno 2024 e 2025 e con decreto del MASE da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, saranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti.

· Proroga del regime di semplificazione autorizzatoria delle occupazioni di suolo pubblico per la ristorazione (comma 815)

In accoglimento delle istanze della Federazione, nel passaggio parlamentare è stato approvato un emendamento che proroga il regime di semplificazione autorizzatoria per le occupazioni di suolo pubblico per le imprese della ristorazione fino al 30 giugno 2023.

La norma interviene in modifica dell’art. 40 del D.L. n. 144/2022, c.d. “Aiuti-ter” che a sua volta prorogava fino al 31 dicembre 2022 il regime di semplificazione previsto dall’art. 9-ter, comma 5, del c.d. “Ristori” (D.L. n. 137/2020, conv. con modif. dalla L. n. 176/2020). Pertanto continueranno a non esser necessarie le autorizzazioni culturali e paesaggistiche di cui agli artt. 21 e 146 del D. Lgs n. 42/2004 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili quali dehors, pedane, tavoli, sedute di arredo, ombrelloni purché funzionali all’attività di somministrazione di bevande e alimenti e viene altresì fatta salva la non applicabilità del limite temporale di 180 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis, del DPR n. 380/2001 . E’ bene ricordare che tale intervento è compatibile con la possibilità che i Comuni decidano di ridurre o eliminare il pagamento del canone unico.

12/01/2023