Cosa devono fare i fornitori dei servizi turistici al momento del pagamento da parte dei cittadini che hanno ottenuto il bonus?

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Dall’area “Mia scrivania” deve cliccare su > Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze dovrà inserire i seguenti dati:

¨ il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente

¨ il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale

¨ l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, viene fornito:

¨ l’importo dello sconto effettivamente applicabile

¨ e l’importo della detrazione.

Il fornitore dei servizi turistici:

¨ conferma a sistema l’applicazione dello sconto

¨ e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto riconosciuto e confermato dal sistema.

I fornitori di servizi turistici come devono fare per recuperare lo sconto applicato?

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, la struttura ricettiva potrà recuperare lo sconto applicato sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, IMU , tassa rifiuti e altri tributi locali) senza l’applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000[1].

Non si applica neanche il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Con risoluzione di prossima pubblicazione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.

È inoltre prevista la possibilità, in alternativa all’utilizzo in compensazione e sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, di cedere il relativo credito d’imposta, totalmente o parzialmente, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Se il corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva è inferiore all’importo del bonus, posso utilizzare la differenza in altra occasione?

No. Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus spettante, lo sconto e la detrazione saranno commisurati al corrispettivo stesso e il residuo non potrà più essere utilizzato, questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella sua Guida al bonus.

22/06/2020