Airbnb e locazioni brevi – sequestro preventivo per inottemperanza agli obblighi di legge

Su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro preventivo della somma di euro 779.453.912 nei confronti della società di diritto irlandese Airbnb Ireland Unlimited Company, titolare dell'omonima piattaforma di intermediazione di affitti brevi, nonché di tre persone fisiche indagate, che hanno rivestito cariche di amministrazione all'interno della stessa negli anni 2017-2021.

L'esecuzione del provvedimento cautelare giunge al termine delle indagini condotte dalla Procura di Milano nei confronti della società estera, da cui è emerso che la stessa non ha ottemperato agli obblighi introdotti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, sottraendosi alla dichiarazione e al versamento (in qualità di sostituto d'imposta) di ritenute di ammontare pari all'entità del sequestro, calcolate in misura del 21 per cento (cosiddetta "cedolare secca") su canoni di locazione breve per euro 3.711.685.297 corrisposti nel periodo 2017-2021 dagli ospiti delle strutture ricettive pubblicizzate dalla piattaforma, a fronte delle prenotazioni effettuate, importi successivamente retrocessi ai proprietari degli immobili (host), al netto della commissione addebitata per l'utilizzo della relativa infrastruttura digitale.

Si ricorda che l'obbligo in capo alla società estera di prelievo alla fonte sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di successivo versamento del tributo evaso è stato confermato dal doppio vaglio operato:

- dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza emessa il 22 dicembre 2022 nella causa C-83/21, che ha avuto ad oggetto la compatibilità con il diritto unionale della succitata normativa italiana introdotta nel 2017;

- dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023, ha definitivamente confermato l'obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte nei confronti della società irlandese.

La misura cautelare si fonda sulla contestazione del delitto di omessa dichiarazione fiscale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, commesso dal 30 gennaio 2019 al 30 gennaio 2023.

Tra i motivi del provvedimento, si fa anche riferimento al danno economico che dall'omesso versamento dell'imposta dovuta deriva agli altri operatori del settore che ottemperano al ruolo di sostituto d'imposta previsto dalla legge.

8/11/2023