ANTIRICICLAGGIO: AVVIO DELL’OPERATIVITA’ DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L’articolo 21, comma 1 del Decreto Antiriciclaggio, dispone che le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese per la conservazione nella sezione autonoma. Analogo obbligo di comunicazione, in apposita sezione speciale del Registro, è previsto (cfr. art. 21, comma 3) per i trust che producono effetti rilevanti a fini fiscali o istituti giuridici affini.

la materia è stata oggetto di diversi provvedimenti che hanno portato alla completa definizione del quadro normativo relativo al Registro. Di seguito si forniscono i principali elementi in merito agli adempimenti previsti dalla normativa in questione.

Soggetti tenuti alla comunicazione

L’art. 3, comma 1 del D.M. 55/2022 prescrive che a fornire le informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma del Registro siano:

 gli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica: s.r.l., s.p.a., società in accomandita per azioni e società cooperative;

 il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e

l’amministrazione delle persone giuridiche private (ad es. fondazioni, associazioni).

Analogamente, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del medesimo DM, è previsto che il fiduciario di trust che produce effetti rilevanti a fini fiscali o di istituti giuridici affini effettui la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva nella sezione speciale del Registro.

Modalità e destinatario della comunicazione

La comunicazione va effettuata al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta da bollo.

Termini per effettuare la comunicazione

Per quanto concerne i termini temporali, il decreto in commento prevede che dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (quindi dal 9 ottobre), i soggetti tenuti abbiano a disposizione sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva.

I soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione al Registro, dovranno inoltre confermare annualmente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del DM 55/2022, le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del DM) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Sanzioni

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 4 del DM 55/2022, in caso di omessa comunicazione da parte dei destinatari dell’obbligo di comunicazione al Registro, sarà il medesimo Registro territorialmente competente ad accertare la violazione dell’obbligo di comunicazione sulla titolarità effettiva e a irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 2630 c.c., che varia da euro 103 a euro 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione viene ridotta ad un terzo.

13/10/2023