Decreto “Natale”, ecco come si può fare la vendita per asporto

Giorni “arancioni” (28-29-30 dicembre e 4 gennaio)

È consentito, soltanto nell’orario 5-22 (è l’orario in cui non vige il “coprifuoco” e, pertanto, le persone possono recarsi ad acquistare i prodotti alimentari) spostarsi nell’ambito del proprio comune di residenza o domicilio o comuni limitrofi (con apposita autocertificazione che sancisca la “necessità” di acquisire gli alimenti).

Giorni “rossi” (24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio)

È consentito, soltanto nell’orario 5-22 (è l’orario in cui non vige il “coprifuoco” e, pertanto, le persone possono recarsi ad acquistare i prodotti alimentari) spostarsi solo nell’ambito del proprio comune di residenza o domicilio. L’unica eccezione è prevista qualora nel proprio comune non siano presenti attività di vendita di prodotti alimentari: in tal caso è consentito spostarsi nel comune più vicino.

Consegna a domicilio

È sempre consentita, 24 ore su 24, anche al di fuori del comune sede dell’attività. È necessario munirsi di autocertificazione (spostamento motivato da esigenze di lavoro) e, per agevolare i controlli, dell’apposito cartello da esporre sul cruscotto dell’auto.

Chiarimenti sul servizio di “mensa contrattuale”

E’ confermata la possibilità, da parte dei pubblici esercizi, di svolgere attività di “mensa per lavoratori in trasferta”, a seguito di:

  • presenza di apposito contratto tra il pubblico esercizio e l’azienda datore di lavoro;
  • comunicazione al comune dell’effettuazione del servizio;
  • redazione dell’elenco nominativo dei dipendenti che usufruiscono del servizio.

23/12/2020