Autoservizi pubblici non di linea - disponibilità di veicoli a mezzo di locazione a lungo termine

Una circolare del MIT definisce la procedura per consentire l’utilizzo di veicoli locati a lungo termine senza conducente.

È stata pubblicata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione prot. 9566 avente a oggetto le modalità per procedere all’intestazione temporanea di veicoli in locazione senza conducente in capo agli esercenti il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (NCC).

La circolare intende rendere operative le disposizioni introdotte dall’art. 49, comma 5 bis del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, all’art. 8 comma 1 della L. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) che dispongono che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate dai Comuni ai singoli che abbiano la disponibilità dei veicoli non solo a titolo di proprietà o di leasing ma anche di noleggio a lungo termine.

Dal 3 aprile, quindi, la disponibilità di veicoli in locazione per l’esercizio dei richiamati servizi potrà essere annotata sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) mediante emissione di tagliando recante le seguenti diciture:

 il nominativo dell’intestatario della “licenza taxi” o della “autorizzazione NCC”;

 la residenza;

 il codice fiscale;

 licenza taxi o autorizzazione NCC;

 il Comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione;

 il numero di licenza o di autorizzazione e la relativa data;

 la data di scadenza del contratto di locazione senza conducente.

La richiesta di emissione del tagliando potrà essere presentata esclusivamente ad un Ufficio della Motorizzazione Civile. La richiesta di emissione del tagliando potrà essere presentata dallo stesso locatario, su delega del Locatore ed è assoggettata al pagamento della seguente tariffa:

 € 10,20 per diritti di motorizzazione;

 € 16,00 per imposte di bollo.

Inoltre, con riferimento all’utilizzo del veicolo, la circolare chiarisce che lo stesso, ancorché immatricolato in locazione senza conducente, deve essere sottoposto a revisione secondo la cadenza propria dei taxi e dei veicoli adibiti a noleggio con conducente (revisione annuale ex art. 80, comma 4, C.d.S.).

Nel caso in cui non sia ancora venuto a scadenza il periodo di validità della revisione (computata a decorrere dalla data di immatricolazione), il computo ai fini della revisione annuale decorre dalla data in cui è stata effettuata l’annotazione temporanea in favore del locatario, purché non eccedente la regola del “4+2” (obbligo di prima revisione dopo 4 anni dall’immatricolazione e successivamente dopo ogni 2 anni).

Al contrario, se è venuto a scadenza il periodo di validità della revisione (computata a decorrere dalla data di immatricolazione), il veicolo deve essere comunque sottoposto al controllo tecnico la cui validità annuale è computata a decorrere dalla data dell’annotazione temporanea in favore del locatario.

Infine, per uniformare i tagliandi autorizzativi, la circolare fornisce uno schema da adottare su scala nazionale.

5/04/2023