Legge di Bilancio 2024 - Le principali misure fiscali

Gentile Associato,

con la nostra precedente del 21 gennaio 2024 abbiamo illustrato le misure su lavoro e previdenza contenute nella Legge di Bilancio 2024. Ci permettiamo ora sintetizzare le principali misure fiscali previste dalla medesima legge:

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

· terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

· partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

· alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

· al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo

Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi

È confermata la modifica dell’art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le c.d. “locazioni brevi” (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, per le quali è disposto l’aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per l’immobile successivo al primo.

In particolare, in base alla nuova formulazione del comma 2 del citato art. 4 è previsto che “ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

In presenza di più immobili locati, quindi, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari o dai soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso o di intervento nel pagamento dei canoni e/o corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%. É altresì confermata la modifica del comma 5 del citato art. 4, a seguito della quale è disposto che la predetta ritenuta si considera a titolo di acconto.

Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Sono confermate le modifiche all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, ai sensi del quale, in caso di cessione di immobili da parte di un “privato”, costituiscono “redditi diversi” “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.

In base alla citata lett. b), pertanto, la persona fisica “privato” che cede un immobile:

· può conseguire una plusvalenza tassabile qualora:

Ø la cessione sia posta in essere nel quinquennio rispetto all’acquisto / costruzione / donazione dell’immobile ceduto;

Ø la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;

· non consegue una plusvalenza tassabile qualora:

Ø la cessione sia posta in essere dopo 5 anni dall’acquisto / costruzione / donazione;

Ø l’immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure adibito ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l’acquisto / costruzione e la cessione.

NOVITÀ FINANZIARIA 2024: con i commi da 64 a 66 è modificato il citato comma 1 dell’art. 67, inserendo un’integrazione ai sensi della quale la lett. b) sopra riportata trova applicazione “al di fuori delle ipotesi” di cui alla nuova lett. b-bis), con la quale è disposto che costituiscono “redditi diversi” “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del ... [DL n. 34/2020] ... che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.

È pertanto confermata l’individuazione di una nuova “categoria” di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti, ossia gli immobili oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Sono espressamente esclusi gli immobili:

· acquisiti per successione;

· adibiti ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni ovvero per la maggior parte del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.

Norma interpretativa in materia di esenzione dall’IMU relativa alle attività di cui all’art.7, co.1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504

L’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, dispone che sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 (che a sua volta richiama l’art. 73, comma 1, lett. c, TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.

Ora in sede di approvazione, al fine di individuare l’ambito di applicazione dell’esenzione, è stato disposto che la citata lett. g) si interpreta nel senso che:

· gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti Enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. NB:ciò a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dal citato art. 7, comma 1, lett. i) con modalità non commerciali;

· gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità

Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE “privati” contenuta nell’art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta, a condizione che:

· il turista sia un soggetto “privato” domiciliato / residente in uno Stato extraUE;

· i beni acquistati siano destinati all’uso personale / familiare;

· i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nella formulazione vigente, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa).

NB Ora è confermata, “al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana”, la riduzione a € 70 del predetto limite. In sede di approvazione è stato previsto che le disposizioni in esame sono applicabili alle cessioni poste in essere dall’1.2.2024

Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Rottamazione del magazzino)

Viene riproposta, a distanza di molti anni dalla precedente, la c.d. “rottamazione del magazzino” che consente alle imprese di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all’effettiva consistenza fisica delle stesse. A tal fine è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l’eliminazione delle predette esistenze, dell’IVA

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

1. eliminazione delle esistenze iniziali. In merito, in occasione della precedente analoga disposizione, nella Circolare 1.6.2000, n. 115/E il Ministero delle Finanze ha chiarito che l’eliminazione può essere totale ovvero parziale (comportando di fatto, in tale ultimo caso, una riduzione delle esistenze iniziali);

2. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

NB L’adeguamento va “richiesto” nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (mod. REDDITI 2024).

Nel primo caso, ossia l’eliminazione delle esistenze iniziali, l’adeguamento si perfeziona con il pagamento:

a) dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito, per ogni specifica attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media è determinata, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, dal rapporto tra: - l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili; - il volume di affari dichiarato.

b) dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:

· la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;

· la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato

L’adeguamento del magazzino, come espressamente stabilito dal comma 6 dell’art. 20 in esame, “non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere”. I nuovi valori:

· sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;

· non possono essere tenuti in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo a periodi d’imposta precedenti il 2023.

Sul punto merita evidenziare che nella citata Circolare n. 115/E è stato chiarito che il valore dell’adeguamento non è utilizzabile ai fini dell’accertamento di precedenti periodi d’imposta limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione, ferma restando la possibilità di espletamento dello stesso in relazione ad altre componenti di reddito. L’adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024)

Ritenuta sui bonifici parlanti

Dal 1° marzo 2024 è previsto un incremento, dall’8% all’11%, dell’aliquota della ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi, operata da banche e Poste Italiane, sui c.d. bonifici “parlanti”, ovvero i bonifici corrisposti dai contribuenti per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico cui spettano oneri deducibili o detrazione d'imposta.

Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

L’articolo 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES dovuta sulle provvigioni per l’attività di mediazione.

La disposizione in esame abroga tale esenzione e, pertanto, dal 1° aprile 2024, la suddetta ritenuta sarà dovuta, con aliquota del 23%:

- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero

La disposizione in esame incrementa, dallo 0,76% a 1,06%, l’aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, disciplinata dall’art. 19, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tali immobili si applicherà dunque, la medesima aliquota massima IMU prevista per gli immobili tenuti a disposizione in Italia.

Imposta sui valori finanziari detenuti all’estero

La disposizione in esame stabilisce che, dal 2024, l’Ivafe, ossia l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (art. 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), si applicherà con una specifica aliquota del 4 per mille annuo, qualora i valori finanziari (libretti di risparmio e conti correnti) siano detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Per i valori detenuti in altri territori, resta l’aliquota del 2 per mille annuo.

Esclusione della compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro

La disposizione in esame prevede che, dal 1° luglio 2024, i contribuenti, i quali abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non possano avvalersi dell’istituto della compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). L’esclusione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Compensazioni con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

La norma in esame stabilisce, dal 1° luglio 2024, l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per fruire della compensazione dei crediti, anche quando il modello F24 non abbia saldo zero. Viene, quindi, soppressa la disposizione che prevede, per gli F24 con saldo finale positivo, l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

Attività di verifica su partite IVA

L’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2023, prevede che l’Agenzia delle Entrate - nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione ed alle frodi Iva - implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l’utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali.

A seguito dell’attività di controllo, tali soggetti vengono invitati a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, al fine di esibire le dovute scritture contabili e consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. Qualora il contribuente non si presenti o i riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti diano esito negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva. Il comma 99 in esame, il quale non ha subito modifiche nel corso dell’iter di approvazione parlamentare, inserisce il nuovo comma 15-bis.3 al predetto art. 35 del D.P.R. DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevedendo che gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA si applicano anche in caso di notifica, da parte dell’Ufficio, di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell’attività. Anche a seguito del provvedimento in esame si applica la sanzione di 3.000 euro di cui all’art. 11, comma 7-quater, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo

Viene previsto, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e efficienza dell’attività di riscossione, definiti nella Legge Delega di Riforma fiscale (art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111), che l’agente della riscossione possa avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. Le modalità tecniche di accesso alle informazioni sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell’adozione di idonee misure a tutela della privacy.

Credito di imposta nel settore dell’editoria

E’ prorogato, per gli anni 2024 e 2025, il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici previsto, di cui all’articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

Rifinanziamento Sabatini-ter

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. “Sabatini-ter”.

29/01/2024