CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE SU ENERGIA E GAS: LE NOVITÀ

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I decreti legge n. 21 e n. 50 (Decreto 21 marzo 2022 n.21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e il Decreto Aiuti legge 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) hanno stabilito a favore delle imprese un credito d’imposta per i rincari subiti nelle forniture di energia elettrica e gas.

L’AGEVOLAZIONE. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (per le quali sono previste agevolazioni ad hoc), è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022. Tale agevolazione è comprovata mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della spesa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione è riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

NOVITA’ DECRETO AIUTI. Il Decreto Aiuti n. 50 era in vigore dal 18 maggio, mentre ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione sono in vigore dal 16 luglio 2022 anche le altre modifiche implementate dal Parlamento, con novità che riguardano anche il credito d’imposta alle imprese per l’energia e il gas.

L’AGEVOLAZIONE ENTRA NEL DE MINIMIS. La legge di conversione del Decreto Aiuti prevede che l’agevolazione legata ai crediti d'imposta entri nel perimetro della normativa sugli aiuti di Stato in regime de minimis.

Il bonus alle imprese sarà pertanto subordinato al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato de minimis, che prevede il riconoscimento di un massimo di 200.000 euro di contributi complessivi per impresa nel corso di un triennio.

Si ricorda che il de minimis è il regime previsto dall’Europa che individua l’importo massimo di aiuti che possono essere riconosciuti dallo Stato e dalle altre Pubbliche Amministrazioni alle imprese, senza violare le regole in materia di concorrenza.

Le imprese quindi dovranno calcolare il plafond degli aiuti di Stato in regime de minimis ancora fruibili, tenuto conto di quanto già riconosciuto nel 2020 e nel 2021 alla luce della soglia dei 200.000 euro prevista dalla normativa comunitaria. Il calcolo dovrà poi considerare le regole specifiche del periodo emergenziale, e bisognerà tener presente il concetto di impresa unica applicato ai gruppi di imprese.

CALCOLO SEMPLIFICATO. L’altra novità (di cui possono beneficiare più le imprese “non energivore”) riguarda il calcolo semplificato. Con l’introduzione del comma 3-bis, l’onere del calcolo del risparmio teorico previsto va a carico del venditore. La norma introduce questa semplificazione se il venditore è lo stesso che riforniva l’impresa beneficiaria nel primo trimestre del 2019. Il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al cliente che ne farà richiesta, la comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

Il calcolo del venditore si limiterà a quanto spetterebbe all’impresa, senza considerare il tetto del “de minimis”.

Per INFO potete contattare gli uffici territoriali delle CONFCOMMERCIO locali

9/08/2022