- Le 2 regole - Il riconoscimento in fattura credito d'imposta per BONUS VACANZE non riduce la base imponibile Iva; inoltre, la fattura va intestata e deve portare il codice fiscale del familiare che fruisce del soggiorno. sono le 2 regole da seguire per la redazione della fattura con cui il prestatore del servizio, o per suo conto l’intermediario, attribuiscono il beneficio ex art. 176 del Decreto Rilancio e secondo provvedimento 17.06.2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Calcolo dell'imposta - Sul calcolo dell’imposta, l’art. 176 del D.L. 34/2020 stabilisce:
al c. 3, che la fattura o il documento commerciale devono riportare il totale del corrispettivo;
al c. 4, che il beneficio viene fruito per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
- Quindi la norma conferma la natura di “mera riduzione finanziaria” del tax credit, che non va sottratta dall’imponibile da assoggettare all’Iva, non qualificandosi come sconto commerciale.
- Requisiti della fattura - Oltre al codice fiscale del fruitore del servizio, la fattura deve contenere gli altri requisiti richiesti dall’art. 21, D.P.R. 633/1972. Tuttavia, per maggiore trasparenza a riguardo, si potrebbe indicare nel campo “descrizione” della fattura elettronica:
il codice univoco (o il QR-code) del beneficiario;
il riferimento all’art. 176 del D.L. 34/2020 (tax credit vacanza).
3/07/2020