In data 16 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 con Decreto 29 dicembre 2023, n. 225 il regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito.
Ecco come funzionano:
Carta cultura:
- carta destinata a tutte e a tutti i neodiciottenni;
- per richiederla bisogna avere un ISEE (di famiglia) non superiore a 35mila euro;
- può essere utilizzata fino all’anno successivo al compimento dei 18 anni.
Carta del merito:
- è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi;
- è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma;
- è cumulabile con la Carta Cultura.
Caratteristiche delle Carte
Entrambe le carte sono elettroniche, hanno un valore nominale di 500 euro e sono generate da una piattaforma informatica. Presso tale piattaforma dovranno registrarsi i soggetti beneficiari e gli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile utilizzare le Carte. La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, contraddistinti da un codice identificativo e associati all'acquisto di uno dei beni o servizi più avanti indicati.
Beni e servizi acquistabili attraverso le Carte
Le Carte sono attribuite per l'acquisto dei seguenti beni e servizi:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di danza;
l) corsi di lingua straniera.
Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi di contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i), l) nonché gli abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.
Termini e modalità di impiego delle Carte
Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati alla piattaforma.
Le Carte generano buoni di spesa ciascuno dei quali è individuale e nominativo. I buoni possono essere spesi esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identità da parte dell'esercente nel rispetto della normativa privacy. I buoni spesa generati, ma non utilizzati, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario, non possono essere convertiti in buoni spesa sostitutivi generati dall'esercente al quale è fatto altresì divieto di restituire, all’atto del loro utilizzo, somme in denaro.
Strutture, imprese ed esercizi commerciali e accettazione dei buoni
Le strutture di vendita che possono accettare i buoni, previa registrazione alla piattaforma, sono quelle che commerciano i beni e i sevizi di cui al paragrafo 5): imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo. I medesimi soggetti sono inseriti, a cura del MiC, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. Ai fini dell'inserimento in tale elenco, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione comporta l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi del paragrafo 5), dei luoghi dove viene svolta l'attività, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti, nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione da generare per riscuotere il valore dei buoni ricevuti. La registrazione comporta l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal regolamento, nonché l'obbligo della tenuta di un “registro vendite” da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa privacy, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte.
A seguito dell'accettazione del buono spesa è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato che lo riceve. Il credito maturato è registrato in un’apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
In seguito all’emissione di fattura elettronica, redatta in conformità alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. La CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture sul registro vendite sopra indicato e alla liquidazione delle stesse.
Vi invitiamo a consultare il decreto completo ai fini di un corretto adempimento della normativa.
L'Ali si è comunque attivata chiedendo lumi al ministero sia sull'indicazione della piattaforma prescelta sia sui necessari adeguamenti tecnici per gli operatori, ove necessari. Vi terremo adeguatamente informati in merito.
25/01/2024