COVID19 - CONTATTO STRETTO

In un momento di importante rialzo del numero dei positivi al COVID 19, si ripropone il problema di ciò che deve fare l’azienda in caso di presenza di lavoratori sintomatici, positivi o che abbiano avuto un contatto stretto con persone positive.

Nonostante le misure di prevenzione generale adottate dal datore di lavoro (si rimanda al “ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto da Sindacati e imprese in accordo con il Governo il 14/03/2020 e integrato il 24/04/2020), un lavoratore sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse.

Si ricorda che i sintomi che caratterizzano inizialmente la malattia sono la febbre (superiore ai 37,5°), la tosse secca, raffreddore e mal di gola, qualche caso di nausea fino a vere e proprie difficoltà respiratorie.

Il lavoratore deve dichiarare immediatamente il fatto al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento fiduciario e a quello degli altri presenti nei locali, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Dovrà inoltre collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 o sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus, ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

· una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

· una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

· una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

· una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

· una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

· un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

· una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto;

· gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

In attesa di definire i contatti stretti l'azienda potrà cautelativamente chiedere agli eventuali possibili contatti di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell'indagine epidemiologica.

Nell'eventualità di un caso sarà necessario provvedere alla immediata sospensione dell'attività nel reparto produttivo o locale di lavoro e provvedere alla disinfezione secondo le modalità ministeriali, assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di arieggiare i locali attraverso l'apertura di porte o finestre o comunque creando le condizioni per un ricambio dell'aria. E’ importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Sarà poi cura del personale dell’Azienda Sanitaria di competenza contattare l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, per effettuare l’indagine, richiedendo il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

8/11/2020