I "contributi a fondo perduto" previsti dal Decreto Sostegni arriveranno direttamente sul conto corrente delle imprese, artisti, professionisti e produttori di reddito agrario che ne hanno diritto.

Non sono però previsti automatismi e sarà necessario presentare un'istanza che si farà attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate: il contribuente metterà dei dati nel sistema e già nella ricevuta di presentazione della domanda avrà il calcolo dell'aiuto che riceverà.

Il decreto Sostegni è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e a stretto giro di posta arriveranno le norme attuative: il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini firmerà a tambur battente un provvedimento dove sarà spiegato esattamente quale procedura seguire e sarà pubblicato il fax simile dell'istanza da indirizzare all'Agenzia delle Entrate. Ma alcuni dei criteri sono già definiti. Sono esclusi dal contributo i soggetti con ricavi o compensi superiori ai 10 milioni di euro registrati nel 2019. In ogni caso il contributo non potra' essere superiore a 150.000 euro (un'eventualità molto rara e che potrà riguardare solo i soggetti con ricavi intorno a 10 milioni di euro nel 2019) e non sarà comunque inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per gli altri soggetti. A differenza dell'ultima volta sarà necessario presentare una domanda e dal momento dell'istanza i tempi per avere sul proprio conto l'erogazione richiesta passeranno circa 10 giorni.

Tre giorni sono i tempi tecnici per il trasferimento bancario, gli altri serviranno all'agenzia delle entrate per

controllare che quanto affermato nell'Istanza sia veritiero. Sarà controllato che l'IBAN e la partita Iva siano coerenti, ma soprattutto che siano corretti le dichiarazioni in merito a ricavi, fatturati e compensi del 2019 e del 2020. Il meccanismo di calcolo per il contributo a fondo perduto, che tra l'altro è esente da tasse, passa proprio attraverso il confronto tra i valori delle due annualità. Come prevede il decreto sostegni, il contributo è concesso solo ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti sul territorio italiano che nel 2020 abbiano prodotto ricavi, registrato fatturati o percepito compensi in misura inferiore al 30% rispetto al 2019. O per meglio dire è "l'ammontare medio mensile dei fatturati e dei corrispettivi" del 2020 che deve essere inferiore al 30% del 2019. In altre parole l'impresa, l'artista, il professionista o il produttore di reddito agrario deve aver subito una perdita del suo giro di affari di almeno il 30%.

Ottenuta la differenza fra l'ammontare medio mensile del 2019 e del 2020, a questa bisogna applicare una percentuale per determinare il contributo finale. La percentuale è del sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi fino a 100.000 euro; del 50% per i soggetti con ricavi o compensi fra i 100.000 e i 400.000 euro; del 40% per i soggetti con ricavi o compensi fra i 400.000 e 1 milione di euro: 30% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro; 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Facciamo l'esempio di una catena alberghiera che nel 2019 ha fatturato 10 milioni di euro e nel 2020 ha dovuto chiudere, la sua differenza fra l'ammontare medio mensile sarà di 830.000 euro, qui dovrà applicare la percentuale del 20%, dunque il suo contributo dovrebbe essere di 166.000 euro, poiche' il tetto è 150.000 otterrà questa cifra.

Per dare un giusto senso alla portata della misura e alla sua incidenza, vale la pena sottolineare che il contributo è dato in riferimento ai ricavi e al fatturato e non agli utili, questi ultimi sono quanto realmente resta all'imprenditore o al professionista tolti tutti i costi di produzione (quindi anche, ad esempio, il costo degli stipendi dei dipendenti messi in cassa integrazione nel 2020) e le tasse. E che siamo al quinto decreto con contributi a fondo perduto da inizio pandemia.

22/03/2021