CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Gentili Signori,

in riferimento alla nota sotto riportata, vi informiamo che i nostri uffici sono a vostra completa disposizione per fornire qualsiasi informazione aggiuntiva riguardante la procedura del concordato preventivo biennale.

L'attività di analisi della vostra posizione ha un costo di € 100,00. Qualora decidiate di proseguire con l'invio della domanda per il concordato preventivo, sarà richiesto un ulteriore contributo di € 100,00.

Vi chiediamo di contattarci per fissare un incontro. Tuttavia, se non riceveremo una vostra richiesta entro il 15/10/2024, considereremo tale termine come un segnale della vostra volontà di non procedere ulteriormente.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti,

L'amministratore delegato

Andrea Granzotto

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

La riforma fiscale ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB).

Con tale strumento, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, le imprese e i professionisti di minori dimensioni concordano in via preventiva il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (nonché il VAP IRAP) da dichiarare nel periodo oggetto di concordato; su tale reddito sono liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito. Il decreto correttivo, inoltre, ha previsto per gli anni concordati l’applicazione di una flat tax sul maggior reddito concordato con aliquota variabile tra il 3% e il 15%.

L’adesione è facoltativa e va effettuata entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024 (a regime entro il 31/07 di ogni anno) barrando una casella nei modelli “dichiarazione redditi”.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono l’attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569:

· che applicano gli ISA, ossia che esercitano un’attività per la quale sono previsti gli ISA e non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2023), per i quali il CPB ha valenza biennale;

· in regime forfetario, per i quali la valenza è per un solo anno.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

· pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 o sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

· presentano, alla data del 31.12.2023, debiti tributari e/o previdenziali di importo pari o superiore a 5.000 euro accertati da atti impositivi non più impugnabili. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite

BENEFICI

· Sono riconosciute le premialità ISA (esclusione società di comodo, esonero visto di conformità per la compensazione dei crediti, no accertamenti analitico-presuntivi);

· Esclusione da accertamenti ex art. 39, DPR 600/73 (imposte sui redditi).

EFFETTI DELL’ADESIONE

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare a tassazione i redditi concordati; gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno quindi ai fini fiscali.

L’adesione alla proposta non toglie però al contribuente alcun obbligo previsto dalla normativa vigente (fatturazione, registrazione ed invio dei corrispettivi, conservazione delle fatture, tenuta delle scritture contabili, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e di altri dichiarativi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.ecc).

Il concordato non ha alcun effetto ai fini dell’IVA i cui adempimenti formali nonché di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti.

EFFETTI AI FINI INPS

Il concordato preventivo produce effetti anche ai fini INPS per artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può, comunque, versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Per quanto riguarda invece i professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile la disciplina del nuovo concordato ai contributi dovuti alle Casse professionali, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

SOCI E ASSOCIATI

L’accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale. Si ritiene pertanto che l’amministratore abbia bisogno dell’assenso di tutti i soci.

CAUSE DI CESSAZIONE

Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti dell’accordo (ad es.: cessazione dell’attività, passaggio al regime forfettario, fusioni scissioni o conferimenti societari, modifica della compagine sociale).

Sono previsti anche alcuni eventi eccezionali, che comportino una riduzione dei redditi eccedenti il 30% rispetto a quello concordato, e che permettono la fuoriuscita dal concordato nell’anno in cui si verificano, tra cui si segnalano:

· Eventi calamitosi

· Eventi di natura straordinaria (ad es. danni ai locali o alle scorte di magazzino)

· Messa in liquidazione, sospensione ai fini amministrativi, sospensione dell’attività professionale, concessione dell’azienda in affitto.

DECADENZA

Sono previste alcune circostanze in cui il CPB cessa di produrre effetto per entrambi i periodi concordati, tra cui:

- a seguito di accertamento risultino ricavi non dichiarati o costi fittizi superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente

- sono commesse altre violazioni non lievi

- la dichiarazione viene modificata o integrata determinando un reddito o VAP diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta.

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23/09/2024