Crediti di imposta spese di sanificazione: Modello e istruzioni per usufruirne

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con Provvedimento del 10.07.2020 n. 259854, i modelli con le relative istruzioni per fruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio (art. 120 e 125) per:

  • le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ovvero spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125) e
  • le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, ovvero spese per interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120).

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere presentato all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Sempre lo stesso giorno l'Agenzia ha pubblicato anche la Circolare 20/E con la quale ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Tra i chiarimenti forniti, vanno evidenziati quelli relativi ai soggetti beneficiari, ovvero si precisa che tra i possibili beneficiari del credito rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e per questi ultimi, si ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Per quanto riguarda il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, relativamente alle "associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore", indicati sub b), come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR. Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.

Per quanto riguarda invece, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, in merito agli "enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti", in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l’inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virusCovid-19.

11/07/2020