Prestazione energetica nell’edilizia

Come noto, lo scorso 8 maggio è stata pubblicata in G.U. dell’Unione Europea la direttiva 2024/1275 (c.d. “case green”) che promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’UE per raggiungere la neutralità climatica del parco edilizio al 2050. Si propone di seguito una disamina degli articoli più rilevanti.

L’articolo 3 prevede che gli Stati membri stabiliscano un piano nazionale di ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non, pubblici e privati, per la riduzione del consumo di energia primaria media.

Il piano deve contenere, tra l’altro: una rassegna del parco immobiliare nazionale, una tabella di marcia con obiettivi e indicatori, una rassegna delle politiche e delle misure, norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, con stime e traiettorie per la ristrutturazione. Il piano deve essere trasmesso, previa consultazione pubblica, alla Commissione entro la fine del 2025 e, successivamente, ogni cinque anni e nell’ambito dei PNIEC. La Commissione monitora annualmente l’evoluzione delle prestazioni energetiche.

Ai sensi degli articoli 4 e 5, gli Stati dovranno adottare e applicare la metodologia di calcolo contenuta nella direttiva medesima e fissare i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi, eventualmente facendo dei distinguo tra tipologie edilizie e con possibili deroghe per:

- edifici storici, edifici di proprietà delle Forze Armate e quelli con funzione di luoghi di culto;

- fabbricati temporanei (utilizzabili per massimo due anni) e quelli con superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

- edifici residenziali utilizzati per meno di quattro mesi all’anno o con consumo energetico non superiore al 25% di quello stimato su base annua.

Gli articoli 7, 8 e 9 delineano gli obiettivi specifici per gli edifici residenziali e non, secondo un preciso cronoprogramma (meno stringente della versione iniziale della direttiva):

- dal 2028: gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere zero-emissivi e tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno avere impianti fotovoltaici;

- entro il 2030: riduzione del 16% il consumo energetico degli edifici residenziali e ristrutturazione del 16% degli edifici non residenziali esistenti meno efficienti introducendo requisiti minimi di performance energetica;

- dal 2030 in poi: tutti i nuovi edifici dovranno essere zero emissivi;

- entro il 2033: dovrà essere ristrutturato il 26% degli edifici non residenziali esistenti meno efficienti;

- entro il 2040: obbligo di eliminare le caldaie a gas - ma già dal 2025 devono terminare gli incentivi (restano possibili quelli per i sistemi ibridi ).

- entro il 2050: tutto il patrimonio edilizio esistente dovrà raggiungere lo standard zero-emissioni.

Previsto anche uno step intermedio, al 2035, di riduzione del 20-22% dei consumi per l’intero parco residenziale, di cui il 55 % da attribuire a ristrutturazione del 43% degli edifici di prestazione energetica più bassa.

Per garantire le norme minime di prestazione energetica, gli Stati Membri adotteranno misure finanziarie adeguate a tutela delle famiglie vulnerabili e per contrastare la povertà energetica, assicureranno assistenza tecnica e provvederanno a finanziamenti integrati per incentivare le ristrutturazioni, prevedendo anche monitoraggi e sanzioni.

Ai sensi dell’articolo 10, dovranno essere installati impianti fotovoltaici entro il 2026, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile:

- entro il 2026, su tutti gli edifici nuovi pubblici e non residenziali con superficie oltre i 250 mq;

- entro il 2030 su tutti gli edifici pubblici oltre i 250 mq;

- entro il 2027 su tutti gli edifici non residenziali oltre i 500 mq;

- entro il 2029 su tutti i nuovi edifici residenziali e parcheggi coperti adiacenti agli edifici.

L’articolo 11 definisce dettagliatamente gli edifici zero-emissivi, intesi come edifici che con capacità di reagire ai segnali esterni e di adattare il proprio consumo, generazione o stoccaggio di energia con una soglia di fabbisogno energetico al di sotto del 10%. Ogni Stato Membro stabilisce e notifica alla Commissione la propria soglia massima e provvede affinchè il consumo totale annuo degli edifici zero-emissivi sia coperto da energia rinnovabile, anche tramite partecipazione a comunità energetiche rinnovabili, da sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e da fonti prive di carbonio.

L’articolo 12 prevede che entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducano un sistema per i passaporti di ristrutturazione, eventualmente rilasciato assieme al certificato di prestazione energetica, basato sul quadro comune di cui alla direttiva medesima che può essere usato dai proprietari degli edifici, ovvero può essere reso obbligatorio dagli Stati Membri.

Ai sensi dell’articolo 13, al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti per impianti che utilizzano tecnologie di risparmio energetico relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione, al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati dei sistemi tecnici per l’edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti.

In materia di mobilità sostenibile, secondo l’articolo 14, gli edifici non residenziali di nuova costruzione sottoposti a ristrutturazione, con più di cinque posti auto, dotati di parcheggio dovranno installare:

- almeno un punto di ricarica ogni cinque posti e il precablaggio per almeno il 50% dei posti e la danalizzazione dei posti rimanenti

- posti bici per almeno 15% per la media dell’utenza.

Per gli edifici adibiti a uffici, nuovi o in ristrutturazione, con più di cinque posti auto, il punto di ricarica deve essere assicurato ogni 2 posti auto.

Per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti dotati di parcheggio, entro il 2026 dovranno essere installati:

- un punto di ricarica ogni 10 posti e canalizzazioni per il 50% dei posti

rimanenti

- posti bici per almeno 15% per la media dell’utenza.

Per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione e in ristrutturazione, con più di 3 posti dovranno essere installati (eventualmente con il supporto di incentivi):

- il precablaggio per almeno il 50% dei posti e la canalizzazione dei posti rimanenti (e almeno un punto di ricarica in caso vi siano tre posti auto)

- almeno 2 posti bici per unità immobiliare.

Sono ammissibili deroghe per regioni ultraperiferiche o in presenza di costi eccessivi.

Ai sensi dell’articolo 15, la Commissione adotta atti delegati per integrare la direttiva in relazione a un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.

L’articolo 17 dispone che gli Stati membri predispongano finanziamenti, misure di sostegno e strumenti consoni, in maniera agevole e semplificata, per affrontare le barriere di mercato e realizzare gli investimenti necessari per la milestone del 2050, ricorrendo eventualmente a fondi nazionali a favore dell’efficienza energetica e promuovendo prestiti per l’efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, regimi finanziari in funzione del risparmio, incentivi fiscali, ad esempio aliquote fiscali ridotte sui lavori e sui materiali di ristrutturazione, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari.

Gli Stati inoltre, ai sensi dell’articolo 18, assicurano istituzione e il funzionamento di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici inclusivi per la prestazione energetica nell’edilizia, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici, quali le PMI comprese le microimprese, disponibili in tutto il loro territorio.

Gli articoli da 19 a 22 recano disposizioni rispetto ai requisiti e al modello di attestato di prestazione energetica degli edifici, cui conformarsi entro maggio 2026.

Gli articoli da 23 a 26 regolano disposizioni in materia di ispezioni sugli edifici e in materia di esperti per la certificazione e il rilascio degli attestati e dei passaporti energetici (certificati secondo direttiva 2023/1791).

La direttiva è ammessa a riesame entro il 2028 per valutare gli effetti e l’efficacia delle misure.

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 29 maggio 2026 e presentare i piani nazionali di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2025.

22/05/2024