E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre u.s. il decreto del 7 agosto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per la regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in caso di trasporto di merci pericolose.
Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 5 ottobre, individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza (in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR).
In particolare, si introducono diverse tipologie di esenzioni, in relazione alle modalità di trasporto e alla tipologia di merce.
Esenzioni legate a natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni specifiche: l’art. 3 del
decreto prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività
comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio,
carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;
b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di cui:trasporto di i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»; iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».
Esenzione per trasporti in colli: l’art. 4 del decreto prevede l’esenzione dalla nomina del
consulente ADR per la sicurezza le imprese nelle seguenti condizioni:
a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto. Il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).
Esenzioni per spedizioni occasionali: l’art. 5 del decreto prevede l’esenzione dalla nomina del
consulente ADR per la sicurezza le imprese nelle seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto. Il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).
Esenzioni per esclusione dal campo di applicazione: le imprese unicamente destinatarie di
spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di
ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci sono esentate dalla nomina del
consulente ADR. Rientrano tra queste le imprese destinatarie che provvedono direttamente
allo scarico dei colli e le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli,
svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Con riferimento alla sicurezza delle operazioni si prevede che il legale rappresentante dell’impresa esentata dalla nomina del consulente assicuri che tutte le altre disposizioni dell'ADR siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne. Inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR.
Infine, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in eventuale incidente deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, riportante la condizione di esenzione dalla nomina del consulente.
Con l’entrata in vigore del decreto in oggetto saranno abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, che individuava le imprese esenti dalla disciplina dei consulenti ADR, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.
La versione in vigore dal gennaio 2023 dell’Accordo Internazionale per il Trasporto Merci Pericolose su Strada (ADR), in inglese è disponibile ai seguenti link:
https://unece.org/sites/default/files/2023-01/ADR2023_Vol1e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2023-01/ADR2023_Vol2e.pdf
25/09/2023