Esonero contributi 2021 artigiani, commercianti, coltivatori: come funziona

Il decreto attuativo della norma sull'esonero contributivo per l'anno 2021 a lavoratori autonomi e professionisti prevista dalla legge di bilancio 2021 é pronto ed interessa diverse categorie: artigiani, commercianti, coltivatori iscritti alle gestioni speciali INPS; autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione Separata; professionisti con Cassa; lavoratori pensione temporaneamente impiegati come collaboratori per l'emergenza Covid.

Sono compresi anche i soci di società e i professionisti componenti di studio associato.

Il Fondo riserva una quota  di 1 miliardo di euro per i  professionisti iscritti alle Casse private. Sarà necessario fare domanda all'INPS non appena disponibili le istruzioni dell'istituto.

A quanto ammonta l’esonero contributivo?

La misura esatta dello sconto contributivo non è ancora nota. Sarà definita in dettaglio da un successivo decreto, sulla base delle domande ricevute e nel limite complessivo delle risorse disponibili. L'agevolazione sarà quindi assicurata in misura proporzionale a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti.

Il decreto prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi da versare con rate o acconti entro la data del 31.12.2021 con esclusione di premi integrativi e contributi INAIL e nel limite massimo di 3000 euro annui riparametrati applicati su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma però l'aliquota di computo ai fini previdenziali.

Hanno diritto in particolare i professionisti :
- con reddito professionale inferiore a 50 mila euro nel 2019 e
- che hanno subito un calo di fatturato superiore al 33%  nel 2020 rispetto al 2019.  Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all' attività.

Ci sono delle eccezioni: per artigiani e commercianti l'esonero si applica ai soli contributi fissi e per i soggetti non obbligati al contributo minimale e per la Gestione Separata l'esonero ha ad oggetto i contributi complessivi calcolati sul reddito dovuti a titoli di acconti.

Requisiti

Le domande per l'ottenimento dell'esonero andranno presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 alla propria Cassa di appartenenza secondo lo schema che sarà predisposto da ciascun ente.

I lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e piccoli coloni devono:

1) essere iscritti alle relative gestioni speciali INPS alla data del 1 gennaio 2021 :

2) devono avere percepito del periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro derivante dall'attività per cui sono iscritti alla gestione. Il reddito di riferimento è individuato nel reddito imponibile indicato nella dichiarazione presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero . Per coltivatori diretti mezzadri e coloni vanno compresi i redditi derivanti dalle attività connesse (art 2135 cc)

3) devono aver subito nel 2020 rispetto al 2019 un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%

4) non devono essere titolari di contratti di lavoro subordinato, ad eccezione del lavoro intermittente senza indennità di chiamata

5) non devono essere titolari di pensione diretta (tranne l'assegno di invalidità)

6) essere in regola con le restanti contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie

Importante: ai soggetti che hanno avviato l'attività nel 2020 non si applicano i primi due requisiti.

Come fare domanda?

Le domande per l'ottenimento dell'esonero andranno presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 alla propria Cassa di appartenenza secondo lo schema che sarà predisposto da ciascun ente e andra corredata da una autodichiarazione  sul possesso dei seguenti requisiti:

Entro il 31 luglio 2021 la domanda dovrà essere inviata all’INPS, seguendo il modello e le istruzioni che saranno pubblicate. Sarà fondamentale allegare l'auto certificazione dei requisiti sopracitati e la dichiarazione di non aver presentato domanda ad un altra forma previdenziale per lo stesso fine e di non aver superato l'importo individuale di aiuti UE previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato nell'attuale emergenza Covid 19”.

12/05/2021