ESPOSIZIONE DEI PREZZI IN VETRINA
La materia dell'esposizione dei prezzi in vetrina, disciplinata dal D.lgs. 31 marzo 1998, n°114 cd. “Decreto Bersani” - integrato da vari interventi legislativi regionali, stante la competenza legislativa delle Regioni in materia di disciplina del commercio, dispone che tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell’esercizio e all’interno dello stesso, “devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo”.
Stante questo obbligo, in risposta alla richiesta di deroga per il comparto avanzata da Federpreziosi (già in essere alla data di emanazione del citato D.lgs.), è intervenuto il Ministero dell’Industria (circ. 3467/C del 28 maggio 1999) per consentire, in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 114/1998 in materia di esposizione dei prezzi, solo ed esclusivamente per i prodotti realizzati in materiale prezioso, d’arte o d’antiquariato esposti nelle vetrine esterne, di apporre sul singolo prodotto un cartellino recante l’indicazione del prezzo per esteso, visibile dall’interno e non dall’esterno del negozio.
La motivazione addotta riguarda ovviamente esigenze di prevenzione della criminalità, particolarmente necessarie per alcune tipologie di esercizi commerciali, tra cui gli esercizi di vendita al dettaglio orafo.
È quindi consigliabile, ma non obbligatorio, che il cartellino sia ben collegato al prodotto a cui si riferisce in modo da rendere, nello spirito della normativa in materia,
più trasparente il rapporto con il consumatore.
Si sottolinea, tuttavia, che la facoltà di derogare all'esposizione del cartellino non si applica ai prodotti esposti in vetrine site all’interno del negozio, i cui prezzi devono poter essere letti direttamente dalla clientela, singolarmente con segnaprezzo o similare.
TRACCIABILITA' DEI PREZIOSI IN NEGOZIO
La presenza di oggetti preziosi in negozio deve sempre essere giustificabile e giustificata, anche per gli oggetti in riparazione. La tracciabilità dei preziosi è essenziale per evitare contestazioni in caso di controlli da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza e questo vale anche per quelli consegnati dai privati per la riparazione.
In caso di controlli, infatti, il gioielliere deve poter dimostrare che un determinato oggetto, presente in negozio, è lì per essere riparato.
Sull’utilizzo del Registro di Pubblica Sicurezza per le operazioni diverse dalla mera attività di compravendita e permuta di oggetti preziosi e che implicano la detenzione da parte degli esercenti di oggetti preziosi usati si è pronunciato l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Ministero dell’Interno in risposta ad una richiesta formulata dalla divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Rimini.
Nella risposta al quesito il Ministero dell'Interno evidenzia, come per “le operazioni diverse, dalla mera attività di compravendita e permuta di oggetti preziosi di cui al Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 92 che implicano qualsivoglia forma di detenzione da parte degli esercenti di oggetti preziosi usati, di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S., dovranno continuare ad essere annotate nel registro delle operazioni giornaliere di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. al fine di garantirne la tracciabilità”.
Tale obbligo deriva infatti dalla necessità di dimostrare, in occasione di controlli, la provenienza degli oggetti usati dei quali si abbia il possesso a qualsiasi titolo.
20/07/2023