È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296/2022 il Decreto del MIPAAF del 21 ottobre 2022, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”.
L’intervento - la cui dotazione finanziaria è complessivamente pari a 20 milioni di euro (6 milioni per l’anno 2022, e 14 milioni per l’anno 2023) - è finalizzato a promuovere la sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Sembra utile precisare che si tratta di una misura distinta da quella già attuata con DM MIPAAF del 4 luglio 2022, concernente il “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, in base alla quale, con una dotazione finanziaria pari a 56 milioni di euro, ai medesimi fini di cui sopra, saranno erogati contributi a fronte di investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli. Per quest’ultimo intervento si resta ancora in attesa del Provvedimento direttoriale del Ministero (previsto dall’art. 8, comma 1 del già citato DM del 4 luglio 2022) che stabilirà i termini di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo.
Tornando al fondo relativo alla parte corrente - oggetto della presente circolare – si riportano di seguito gli elementi di maggior rilievo della disciplina, con riferimento ai beneficiari, ai requisiti di accesso, alle spese ammissibili, alla misura del contributo, all’iter di presentazione delle domande e ai controlli.
· Beneficiari e requisiti (art. 5)
Possono accedere al beneficio economico le imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO:
- 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”, per le quali è altresì richiesto, ai fini dell’accesso al
beneficio, il possesso di uno dei due seguenti requisiti:
a) di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno 10 anni;
b) o, alternativamente, di aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto in oggetto, vale a dire nel periodo temporale intercorrente tra il 20 dicembre 2021 e il 20 dicembre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
- 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”, in relazione alle quali si chiede il possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti:
a) di essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni;
b) o, alternativamente, di aver acquistato – nel medesimo periodo di cui sopra (20.12.2021/20.12.2022) – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
Sono poi previsti ulteriori requisiti, tra cui l’essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi e il non essere sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente (commi 1 e 2).
· Spese ammissibili (art. 6)
Sono ammissibili le spese – effettuate mediante conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento - relative all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani:
- che non abbiano compiuto, alla data della sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età;
- e che abbiano conseguito, da non oltre 5 anni, un diploma di istruzione secondaria superiore presso
un istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA).
È bene sottolineare che la norma chiarisce che non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo (cfr. infra l’iter di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione dei contributi).
· Misura del contributo e regime agevolativo (art. 7)
Potrà essere concesso un contributo in conto corrente di massimo 30.000 euro per singola impresa e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili. I contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE n. 1407/2013 c.d. “de minimis”, che – sembra utile ricordarlo – prevede un massimale triennale pari a 200.000 euro per i Pubblici Esercizi.
· Iter di presentazione delle domande, e di concessione ed erogazione dei contributi (artt. 8, 9 e 10)
Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti con successivo Provvedimento direttoriale del MIPAAF da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento (art. 8, comma 1).
Ai fini dell’erogazione del contributo è previsto il seguente iter:
- possibilità di presentare una sola domanda di accesso all’agevolazione, nei termini e con le modalità che verranno definiti nel Provvedimento Direttoriale di cui sopra. Alla domanda dovrà essere allegato il piano di formazione degli apprendisti (art. 8, comma 3);
- nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione di tali domande, previa verifica da parte di Invitalia (soggetto gestore della misura, con cui il Ministero stipulerà un’apposita convenzione) della completezza e regolarità delle autocertificazioni presentate dalle imprese richiedenti, il Ministero delibererà i contributi spettanti emanando un provvedimento di concessione (cfr. art. 8, comma 4);
- entro i 30 giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato, l’impresa dovrà presentare la richiesta di erogazione dei contributi, allegando, tra l’altro, l’elenco dei giovani assunti, una relazione tecnica-illustrativa sull’attività svolta, copia delle buste paga e la documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute (cfr. art. 9, commi 2 e 3);
- entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, il Ministero, effettuate le verifiche da parte di Invitalia circa il rispetto dei requisiti a la completezza e correttezza della documentazione trasmessa, procederà all’erogazione delle agevolazioni spettanti mediante accredito sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria (cfr. art. 9, comma 4);
- è consentita l’erogazione di un anticipo (che se richiesto e spettante viene erogato in occasione del provvedimento di concessione) nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari, di una fidejussione bancaria o assicurativa (cfr. art 10, commi 1 e 2). Nel caso di contratti di apprendistato superiori a 12 mesi, l’impresa beneficiaria può richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a: (i) 1/3 del contributo concesso al termine del primo anno del contratto di apprendistato; (ii) 2/3 del contributo concesso al termine del secondo anno del contratto di apprendistato.
· Controlli e revoca del beneficio (artt. 11 e 12)
I beneficiari dovranno conservare tutta la documentazione relativa alle attività svolte nell’ambito della misura in commento per un periodo di 5 anni a partire dalla data di concessione. Il Ministero potrà effettuare controlli a campione sulle iniziative agevolate in qualsiasi fase dell’iter agevolativo ed è comunque previsto un controllo di monitoraggio fisico su almeno il 5% delle imprese beneficiarie.
Tra le cause che possono comportare la revoca del beneficio – analiticamente indicate dall’art. 12 – oltre all’accertamento dell’assenza dei requisiti di ammissibilità o di false dichiarazioni rese e sottoscritte dalle imprese, il provvedimento indica altresì il licenziamento della risorsa assunta prima dello scadere del dodicesimo mese e la delocalizzazione (entro 5 anni) dell’attività economica in Stati extra UE.
I nostri uffici sono come sempre a disposizione.
3/01/2023