È in vigore la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Di seguito, riepiloghiamo i provvedimenti di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (commi 3, 5 - 8)
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari di cui sopra, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.
I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.
azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023 (comma 11)
L’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 (commi 13 -16)
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022.
L’aliquota IVA ridotta al 5 per cento viene estesa alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.
modifiche al regime forfetario (comma 54)
Il limite entro il quale è applicabile la tassazione forfetaria al 15 per cento per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni viene aumentato da 65 a 85 mila euro. Il regime forfetario cessa però di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
flat tax incrementale (commi 55 – 57)
Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario applicano un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande (commi 58 - 62)
Nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, integralmente riversate al lavoratore ovvero ai lavoratori, previamente individuati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, e trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a euro 50.000.
riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (comma 63)
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 ai lavoratori dipendenti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dal 10 al 5 cento.
riduzione dell'IVA applicabile sul pellet (comma 73)
La cessione dei pellet viene assoggettata ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria del 22 per cento.
assegnazione agevolata ai soci (commi 100 - 105)
Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cosiddette società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. A queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ha un’aliquota dell’8 per cento, che cresce al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:
- le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2023;
- tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano iscritti entro il 30 gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
estromissione dei beni delle imprese individuali (comma 106)
Le disposizioni concernenti la cosiddetta estromissione dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva - possono applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2023.
rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni (commi 107 – 109)
Si prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2022 in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.
definizione agevolata avvisi bonari (commi 153 -161 e da 163 a 165)
Possono essere definite con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3 per cento (in luogo del 30 per cento ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso alla data del 1° gennaio 2023, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento.
regolarizzazione irregolarità formali (commi da 166 a 173)
Possono essere sanate le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi 174-185)
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Possono essere definiti con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.
La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205)
Possono essere definite con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado, e del 15 per cento del valore in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata all’apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, si pone in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.
conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212)
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205, è possibile definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (commi 213-218)
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dai commi 186-205, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, si prevede che il ricorrente possa rinunciare entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221)
È possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:
- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.
stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione (commi 222-230)
Viene disposto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.
definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi 231-252)
Viene introdotta la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata ora prevista viene abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:
- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
contabilità semplificata (comma 276)
Viene ampliato l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata per imprese minori. Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (comma 281)
Viene introdotto per l’anno 2023 l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, già previsto per il 2022.
L’esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
L’esonero in questione è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 121 della legge n. 234 del 2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Successivamente la suddetta percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali (articolo 20 del decreto-legge n. 115 del 2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.
modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (commi da 342 a 354)
Viene estesa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, in primo luogo elevando da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, e ammettendone il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci.
congedo parentale (comma 359)
Nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità non sia terminato entro il 31 dicembre 2022, viene riconosciuta un’indennità pari all'ottanta per cento per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino in alternativa alla madre o al padre.
transazioni elettroniche (commi 385 – 388)
È stata eliminata in sede di approvazione da parte del Parlamento la disposizione che rendeva non applicabili le sanzioni previste per chi rifiuta transazioni elettroniche in caso di transazioni di valore inferiore a 60 euro. Si prevede comunque che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinino in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni. Viene anche istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente viene previsto un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili derivanti dalle commissioni qualora il tavolo suddetto non giunga alla definizione di un livello di costi equo.
contratti di sviluppo (commi 389 e 390)
Viene rifinanziato lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, destinando 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI (commi 392 e 393)
Si interviene sull’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022, prorogandola di un anno, fino al 31 dicembre 2023.
Nuova Sabatini (commi 414 – 416)
Vengono incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta "Nuova Sabatini"). Inoltre, viene prorogato di sei mesi il termine, di norma di dodici mesi, per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 423)
Viene prorogato al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1057, della legge n. 178 del 2020) a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali (commi da 595 a 602)
Viene prevista la possibilità di cumulare alcuni aiuti di stato concessi alle imprese turistiche nel periodo dell’emergenza Covid 19, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary framework, con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
Le misure di agevolazione richiamate sono quelle previste dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 79, decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
c) articolo 6-bis, comma 3 e comma 11 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Tra le misure richiamate, oltre ai contributi concessi dal ministero del turismo per il ristoro delle perdite subite in periodo di pandemia, rientra anche il credito di imposta del 65 per cento per la riqualificazione delle strutture ricettive.
In caso di superamento dei massimali previsti dal Temporary framework, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, ma senza applicazione di sanzioni.
In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
fondo piccoli comuni a vocazione turistica (commi da 607 a 609)
È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
fondo per il turismo sostenibile (commi 611-612)
Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le risorse del fondo sono destinate alle seguenti finalità:
- rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
- favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
- supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione (comma 815)
Viene prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).
9/01/2023