Decreto ristori Agenzie di viaggi e Tour Operator: presentazione domande

Il Ministero del turismo ha reso noto il testo dell’Avviso Pubblico del 31 luglio 2023 prot. n. 14406, che stabilisce le modalità applicative per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator previste dal Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023.

Rispetto a quanto già stabilito nel summenzionato Decreto ministeriale l’Avviso pubblico in esame contiene in più le disposizioni e informazioni che seguono. All’articolo 3 viene indicato che le domande di contributo potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 22 settembre 2023 mediante piattaforma informatica, appositamente predisposta, che è raggiungibile tramite il link istanze.ministeroturismo.gov.it. La piattaforma, alla quale si potrà accedere tramite SPID o CIE, consentirà al legale rappresentante dell’impresa di presentare l’istanza – o farla presentare da soggetto terzo delegato, compilando e presentando, in questo caso, il modulo di cui all’allegato 1 indicato nel testo della comunicazione del Ministero in esame – rilasciare tutte le dichiarazioni autocertificate previste ed inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente. Si precisa che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di acquisizione delle stesse. Sempre all’articolo 3 vengono elencati, al comma 5 lettere da a) ad h), tutte le informazioni e i dati che il richiedente – ove si tratti di attività “autorizzata” prima del 1 gennaio 2020, deve presentare tanto per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per accedere al contributo quanto per consentirne il calcolo. Il legale rappresentante del soggetto economico che presenta la domanda – o il suo delegato come sopra indicato – dovrà altresì compilare, firmare e trasmettere il modulo di cui all’allegato 2 indicato nel testo della comunicazione del Ministero in esame, per certificare i dati economico-contabili presentati. Potrà essere presentata, da parte di ciascun operatore economico, una sola istanza, completa di tutte le informazioni previste e compilata in ogni sua parte.

L’istanza potrà essere modificata o annullata fino al termine ultimo di presentazione, o mediante comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo riportato al comma 11 nel caso di rinuncia all’istanza già trasmessa.

Le modalità e i passaggi secondo cui si svolgerà l’istruttoria, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, nonché della pubblicazione dell’elenco finale di tutti i soggetti eleggibili, sono indicati all’articolo 4 dove si ricorda altresì che la prima metà del contributo assegnato verrà erogata – nelle more dell’istruttoria, salvo ripetizione dell’indebito e nei limiti della capienza del de minimis - entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, mentre il saldo sarà corrisposto previo esito positivo dei controlli effettuati. Il contributo viene erogato nei limiti del Regolamento UE sugli aiuti de minimis e, nel caso in cui non applicabile all’impresa, nei limiti del temporary framework attualmente previsto – in base al disposto dell’articolo 107, paragrafo 2 lettera b), del TFUE – in base a Decisione della Commissione europea e alle condizioni di compatibilità con il mercato interno.

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9/08/2023