Sicurezza sul lavoro
Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il DM 2 settembre 2021 relativo alla Gestione della Sicurezza Antincendio (Decreto GSA) e alle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Sostituisce il precedente DM 10 Marzo 1998, si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro (esclusi i cantieri temporanei) e stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio.
IMPORTANTE:
- la formazione degli addetti antincendio dovrà essere aggiornata ogni cinque anni.
Nella fase transitoria, se alla data del 4 ottobre 2022 sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento, l’aggiornamento deve avvenire entro il 3 ottobre 2023;
- nei corsi di formazione saranno previste, anche per i corsi di livello 1 (corrispondenti ad un rischio basso) esercitazioni pratiche.
Inoltre:
Viene fissato l’obbligo della redazione del Piano di Emergenza
- non solo nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori
- ma anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone a prescindere dal numero dei lavoratori.
- rimane l’obbligo della redazione del Piano di Emergenza per le attività soggette all’obbligo della conformità antincendio (DPR 151/2011).
Per i luoghi di lavoro per i quali il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, rimane la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi.
Viene sottolineata la necessità di pianificare ed attuare un’ adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.
Per leggere il testo del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 CLICCA QUI
24/11/2022