Chiarimenti accordo Fipe/Siae per intrattenimenti senza ballo nei P.E. – Reintroduzione tariffa Karaoke

Su istanza della Federazione, la SIAE ha reintrodotto una specifica tariffa annuale Karaoke - pari a 450 euro - accessibile solo nel caso in cui l’apparecchiatura sia liberamente a disposizione dei clienti in un apposito spazio e senza che venga prevista una maggiorazione per i fruitori rispetto ai prezzi praticate nel locale. La SIAE, inoltre, sempre su richiesta della Federazione, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine all’applicazione dell’accordo concertini, entrato in vigore lo scorso 1° gennaio:

- con riferimento agli intrattenimenti svolti in una sala separata dal resto del locale, ai fini dellaquantificazione della tariffa applicabile sarà considerata la sola superficie di detta area;

- la maschera di acquisizione dei dati del portale SIAE per il rilascio dei permessi (“Music&Go) èstata modificata in modo da consentire alle imprese di indicare esclusivamente la fascia diappartenenza (di volume d’affari) e non più il dato analitico;

- è stato precisato che il pagamento del compenso dovuto può avvenire anche con bonificoMybank.

Si informa che la Federazione ha ottenuto da SIAE gli auspicati chiarimenti in ordine a talune clausole del nuovo accordo per gli intrattenimenti musicali senza ballo nei P.E. (d’ora in avanti anche “concertini”) – sottoscritto lo scorso 20 novembre ed entrato in vigore il 1° gennaio 2024 - che erano state oggetto fino ad ora di applicazioni a volte difformi ad opera delle sedi territoriali della SIAE.

Va anzitutto sottolineato il tema Karaoke, che la SIAE aveva inquadrato tra gli ordinari intrattenimenti musicali senza ballo, con evidente aggravio dei costi per gli esercenti, abolendo, di sua iniziativa, la speciale tariffa in vigore fino al 2023.

Su richiesta della Federazione, la SIAE ha quindi ripristinato la tariffa dedicata all’installazione di un apparecchio Karaoke, accordando, peraltro, una sensibile riduzione della sua misura, anche nell’ottica di dissuadere le forme di abusivismo, fermo restando che la SIAE effettuerà dei controlli per verificare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della tariffa in parola.

Il nuovo accordo Karaoke – che sarà parte integrante dell’accordo Musica d’Ambiente - prevede una tariffa pari a € 450,00 per anno solare valida solo per il 2024, con possibilità di rinnovo. Vale la pena ricordare che la tariffa previgente (valevole per l’anno 2023) era pari a 778 euro annuali (per gli apparecchi con schermo superiore a 40 pollici). È bene specificare che alla tariffa sono applicabili le riduzioni previste dall'accordo sulla musica d'ambiente per lo sconto associativo Fipe e per la stagionalità.

Le condizioni per accedere a questa tariffa sono le seguenti:

• l’apparecchiatura non deve essere utilizzata per l’organizzazione di eventi e deve essere posta

liberamente a disposizione dei clienti, senza che sia necessario l’intervento dell’esercente o di un suo

collaboratore o di un incaricato per il funzionamento dell’apparecchio, o per la scelta del repertorio;

• l’utilizzazione dell’apparecchio deve avvenire all’interno di un apposito spazio dedicato alla fruizione

dell’apparecchiatura con un’amplificazione limitata a tale spazio;

• i fruitori dell’apparecchio non dovranno corrispondere alcuna maggiorazione sui normali prezzi praticati nel locale;

• fatta salva la possibilità di pubblicizzare l'installazione dell'apparecchiatura karaoke nel proprio locale,

l’esecuzione musicale non dovrà essere in nessun modo pubblicizzata (giorno/orario/repertorio), né

prevedere attività di animazione.

Il venir meno di anche una sola di queste condizioni darà luogo all'applicazione delle tariffe previste per gli intrattenimenti musicali senza ballo.

Si riportano di seguito gli ulteriori chiarimenti che, su istanza della Federazione, SIAE ha fornito in ordine all’accordo concertini:

➢ Intrattenimenti svolti in sala separata dal resto del locale

Su istanza di alcune Associazioni territoriali, la Federazione ha posto a SIAE l’esigenza di introdurre un correttivo al nuovo accordo concertini, relativamente ai casi in cui l’intrattenimento musicale concerna solo una parte – ben delimitata - del locale.

SIAE, accogliendo la proposta della Fipe, ha previsto che qualora la superficie dedicata all'intrattenimento sia collocata su un piano diverso dal resto del locale o sia comunque da esso nettamente separato (spazio strutturalmente isolato dal resto dell’ambiente), l'esercente potrà richiedere all'ufficio territoriale della collecting che venga considerata, ai fini della commisurazione della tariffa applicabile, la sola superficie di detta area, con possibilità quindi di accedere a una fascia tariffaria più bassa.

In particolare, a seguito di tale richiesta, l’ufficio SIAE creerà all’interno dell’anagrafica del locale uno spazio ad hoc (spazio – musica live) inserendo i mq dichiarati che andranno ad incidere sulla tariffa da applicare per le esecuzioni musicali. L’impresa riceverà per iscritto una conferma, e da quel momento, in fase di richiesta di permesso sul Portale, potrà selezionare tale spazio per la determinazione della tariffa adeguata

La SIAE conserva la possibilità di effettuare le opportune ed eventuali verifiche circa la sussistenza delle condizioni di accesso a tale fattispecie (vale a dire, potrà esser effettuato un sopralluogo volto a verificare che l’intrattenimento si verifichi effettivamente in una sala ben delimitata e separata dal resto del locale).

➢ Intrattenimenti svolti nei dehor

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute dalla base associativa, è bene specificare che nei casi in cui l’intrattenimento musicale si svolge nei dehor (per i quali l’esercente sia in possesso di una valida e vigente autorizzazione amministrativa per l’occupazione del suolo pubblico) non trova applicazione la maggiorazione tariffaria del 50% prevista per gli intrattenimenti svolti in spazi all’esterno.

Per evitare che venga erroneamente applicata tale maggiorazione nei casi di cui sopra, in fase di acquisizione del permesso, alla domanda “La musica viene diffusa anche nello spazio esterno del locale?” occorrerà rispondere “NO”.

Sembra utile inoltre precisare che la superficie dei dehor non incide sul parametro quantitativo in base al quale viene calcolata la tariffa.

➢ Maschera di acquisizione dei dati

Come noto, il nuovo accordo prevede che la tariffa sia commisurata in base ai parametri oggettivi della superficie di somministrazione dell’esercizio e del volume d’affari. Fino ad oggi, il portale “Music&Go” – vale a dire il servizio on-line di SIAE che consente di acquisire in modalità telematica il permesso SIAE per gli intrattenimenti – chiedeva all’esercente di indicare analiticamente entrambi i dati. Su richiesta della Federazione, la SIAE ha provveduto a modificare la maschera d'acquisizione dei dati relativi al volume d'affari dell'impresa, nella quale andrà d'ora in poi segnalata esclusivamente la rispettiva fascia di volume d’affari in cui si ricade, e non più il dato analitico.

➢ Modalità di pagamento con bonifico

Sempre su impulso della Federazione, la SIAE ha chiarito che il pagamento del compenso dovuto può avvenire anche con bonifico Mybank (funzione disponibile presso gran parte del sistema bancario). È stato verificato che purtroppo non è utilizzabile il bonifico bancario, per una questione di tempi di accreditamento che esporrebbe l'esercente al rischio di effettuare l'evento senza il preventivo pagamento e quindi senza che si perfezioni il rilascio del permesso SIAE.

Sempre con riferimento al nuovo accordo concertini, giova sottolineare che è in corso un’attività di monitoraggio – in coordinamento con SIAE – circa gli effetti del nuovo sistema tariffario, al fine di verificare l’eventuale opportunità di introdurre ulteriori correttivi a vantaggio degli associati, e in particolare in relazione alle imprese che organizzano un consistente numero di intrattenimenti nel corso dell’anno.

QUI il manuale operativo redatto dalla SIAE relativo all’utilizzo del portale sopra indicato.

18/04/2024