LEA - Sentenza TAR del Lazio

Con sentenza n. 19638/2024 - pubblicata il 7 novembre u.s. - il TAR del Lazio si è espresso sul ricorso presentato da LEA avverso la Delibera AGCOM n. 96/24/CONS, rigettando tutti i motivi di impugnazione addotti dalla collecting. L'AGCOM ha stabilito che LEA, nel fissare le condizioni di licenza per l'utilizzo del suo repertorio musicale, deve necessariamente tener conto del suo livello di rappresentatività, vale a dire dell’incidenza dell'utilizzo dei suoi brani musicali sull'insieme delle composizioni diffuse dagli utilizzatori (market share) ed ha diffidato la collecting dal continuare a praticare condizioni commerciali fissate sulla base di criteri privi dei requisiti di ragionevolezza, oggettività e chiarezza richiesti dalla legge (art. 22 D.Lgs n. 35/2017).

In particolare il TAR, nel rigettare il ricorso di LEA, oltre a riconoscere la legittimazione delle associazioni di categoria a rappresentare gli interessi dei propri associati, ha affermato che “fermo restando il principio della piena libertà negoziale, la liberalizzazione non può comunque tradursi in aggravi indebiti per gli utilizzatori, né in un aumento ingiustificato dei costi e delle tariffe, rimanendo pertanto del tutto legittimo l’intervento dell’Autorità oggetto della delibera in questa sede impugnata”.

Si va così consolidando una giurisprudenza che fissa le “regole del gioco” della negoziazione delle tariffe per diritti d'autore, di cui Fipe, come già fatto in passato, non mancherà di chiedere la piena applicazione a LEA.

Il TAR del Lazio con sentenza pubblicata il 7 novembre u.s. ha respinto il ricorso presentato da LEA contro la Delibera AGCOM n. 96/24/CONS, con la quale l'Autorità ha diffidato la collecting a porre fine alle sue pratiche commerciali in violazione dell'art. 22 commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 35/2017. Nella parte motiva della sentenza vi è un chiaro passaggio rispetto al fatto che la liberalizzazione del settore dell’intermediazione dei diritti d’autore non può comportare un aumento ingiustificato delle tariffe.

La FIPE continuerà inoltre a richiedere all'AGCOM che venga data al più presto esecuzione al dettato dell'art. 180 della Legge n. 633/1941, c.d. “Legge sul Diritto Autore”, che affida alla stessa Autorità il compito di procedere con l'oggettiva commisurazione delle quote di mercato delle collecting che operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d’autore, che ricordiamo essere ad oggi SIAE e LEA.

19/11/2024