Emergenza COVID-19 – Conferenza delle Regioni – Approvazione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”

Si informa che il 28 aprile u.s. la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento contenente le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.

Il documento aggiorna le linee guida con cui, a partire da maggio del 2020, sono individuate misure specifiche, applicabili alle attività economiche, produttive e ricreative, volte a contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento.

I settori individuati nel documento sono quelli che – ad avviso delle Regioni – rappresentano le attività maggiormente penalizzate dall’attuale meccanismo delle chiusure in base allo scenario epidemiologico e per i quali il rispetto delle nuove misure appare più facilmente realizzabile e controllabile, sebbene sia comunque specificato che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Rispetto alle precedenti linee guida, il documento è stato rivisto nel senso di una generale semplificazione e dell’accorpamento di settori affini per profilo di rischio o attività.

Come specificato nelle premesse al documento, le linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, che prevede che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Le stesse appaiono dunque immediatamente efficaci compatibilmente con quanto previsto dal decreto legge 52/2021 e dal DPCM 2 marzo 2021

È comunque ragionevole ipotizzare che, in continuità con quanto avvenuto per i precedenti aggiornamenti, le linee guida saranno formalmente recepite con il prossimo provvedimento emergenziale.

Ricordiamo in ogni caso che le date di riapertura dei singoli settori restano disciplinate dai provvedimenti statali.

Tra le novità comuni a più attività si segnalano in particolare:

  • la possibilità, a seconda dello scenario epidemiologico di rischio, di incrementare a 2 metri la misura minima del distanziamento;
  • l’obbligo di mantenere aperte porte, finestre e vetrate, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni[1]; nelle sole schede relative alle attività ricettive e ai centri congressi, l’invito è invece a mantenerle aperte, il più possibile;
  • l’eliminazione, nella maggior parte dei casi, del riferimento all’uso dei guanti.

Di seguito una sintesi delle principali novità divise per attività.

RISTORAZIONE E CERIMONIE:

  • viene evidenziato che il rispetto delle misure delle linee guida consente che il servizio sia svolto sia a pranzo che a cena.
  • non è più prevista la messa a disposizione di giornali, riviste e materiale informativo a favore dell’utenza per uso comune;
  • sarà necessario adottare misure per evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
  • negli esercizi che somministrano pasti, la presenza nel locale è legata al numero di posti a sedere. Non potranno quindi essere presenti continuativamente nel locale più persone dei posti previsti. Dovrà essere privilegiato l’accesso tramite prenotazione con mantenimento del relativo elenco per 14 giorni ma sarà consentito l’accesso anche senza prenotazione in presenza di posti a sedere liberi;
  • in tutti gli esercizi, i tavoli dovranno essere disposti assicurando il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (la distanza è estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors) ad eccezione delle persone che non sono soggette alle disposizioni sul distanziamento personale. Viene confermato che le distanze sopraindicate possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione (la misura è ripetuta nella scheda sulle cerimonie);
  • negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, dovrà essere consentito l’ingresso a un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri a seconda dello scenario epidemiologico di rischio);
  • anche per la consumazione al banco la distanza può essere estesa ad almeno 2 metri a seconda dello scenario epidemiologico di rischio;
  • diventa obbligatorio mantenere porte, finestre e vetrate aperte a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano. Sono confermate le indicazioni per gli impianti di condizionamento (la misura è ripetuta nella scheda sulle cerimonie);
  • restano consentite le attività ludiche alle medesime condizioni rispetto alle quali l’unica novità è la distanza di sicurezza tra i giocatori ed i tavoli che è estendibile ad almeno 2 metri a seconda dello scenario epidemiologico di rischio.
  • La scheda relativa alle cerimonie prevede inoltre che, nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

  • SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI la scheda specifica, innanzitutto, che le indicazioni ivi riportate vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.
  • la distanza che deve essere garantita tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, viene ridotta da 1,5 m a 1 m.
  • ATTIVITÀ RICETTIVE la scheda evidenzia, con riferimento alla ristorazione, la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)(identico alla scheda sulla ristorazione);
  • prevista la possibilità che la distanza interpersonale di 1 metro sia estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio;
  • in luogo del semplice invito a “favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni”, le linee guida specificano ora che bisogna “mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni”;
  • la scheda non contiene più la sezione relativa agli ambienti caldo-umidi (es. bagno turco).
  • RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI la sezione è stata riorganizzata, semplificando i relativi paragrafi. Non è più presente l’indicazione di mettere a disposizione un dispenser con disinfettante per le mani all’ingresso dell’area;
  • molte delle indicazioni riguardanti l’attività di ristorazione sono state eliminate;
    è stata incrementata da 1,5 m a 2 m la distanza minima tra i letti nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale.
  • La medesima modifica ha interessato la scheda relativa agli Ostelli per la gioventù;
  • IMPIANTI DI RISALITA nella sezione è stata prevista una nuova scheda relativa agli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, valida per tutte le stagioni, compresa quella sciistica;
  • in particolare, si prevede di limitare il numero massimo di presenze giornaliere tramite introduzione di un tetto massimo ai titoli di viaggio vendibili (preferibilmente on-line, tramite altre soluzioni digitali o collaborazioni con le strutture ricettive locali) nonché la riorganizzazione degli accessi al fine di evitare code e assembramenti e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, anche se facenti parte del medesimo nucleo familiare e fatto salvo il caso di soggetti che necessitino di accompagnamento o assistenza;
  • è inoltre previsto che gli utenti indossino dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia al chiuso che all’aperto;
  • sono definite le portate massime dei diversi tipi di impianto di risalita, prevedendo in generale la riduzione al 50% della capienza salvo nel caso delle seggiovie completamente aperte per le quali si prevede il mantenimento della portata standard (50% nel caso vengano utilizzate con le cupole paravento chiuse);
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO la scheda prevede che, in attuazione dall’art. 5, comma 3, del DL. 52/2021, il numero massimo di spettatori che possono assistere agli spettacoli all’aperto, nelle zone gialle, possa essere fissato in deroga rispetto a quello previsto dal comma 1 del medesimo articolo (1000 per gli spettacoli all’aperto e 500 per quelli in luoghi chiusi, per singola sala), nel rispetto dei principi fissati dal CTS, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e fermi comunque i criteri di cui alle linee guida;
  • la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi).;
  • viene specificato l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani non solo all’entrata dei locali, ma anche in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
  • la maggior parte delle novità riguardano, tuttavia, la disposizione degli spettatori. A tal proposito viene innanzitutto specificato che non è possibile assistere in piedi agli spettacoli e che è necessario ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone;
  • riguardo all’assegnazione dei posti a sedere, le linee guida prevedono un distanziamento minimo tra gli spettatori, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con obbligo di utilizzare la mascherina;
  • tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
  • non sono più previste eccezioni ai suddetti criteri per i nuclei familiari, i conviventi e le persone non soggette all’obbligo del distanziamento ed è previsto che gli spettatori indossino sempre la mascherina;
  • viene ora specificato che dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione degli ambienti e delle superfici almeno al termine di ogni giornata;
  • è obbligatorio mantenere aperte porte, finestre e vetrate a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano. Sono confermate le indicazioni per gli impianti di condizionamento;
  • PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSER è stata predisposta un’unica sezione applicabile alle piscine termali pubbliche e finalizzate ad uso collettivo e ai centri benessere, anche in strutture adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco. Le indicazioni ivi contenute sono state riviste e semplificate;
  • si prevede ora di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, qualora ne sia consentito l’uso, in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri (in luogo di 1 metro);
    per le aree solarium e verdi, oltre alla conferma del distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2
    per ogni ombrellone è stata ridotta, da 1,5 metri a 1 metro, la distanza minima tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati;
  • anche per tali attività diventa obbligatorio mantenere aperte porte, finestre e vetrate a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano. Sono confermate le indicazioni relative agli impianti di condizionamento;
  • PISCINE TERMALI la scheda è stata confermata in molti punti. Tuttavia, non vengono più menzionate le attività collettive quali acquabike o acquagym e l’attività di idrokinesiterapia;
    sono state mutuate dalla scheda precedentemente riferita alle sole “piscine”, alcune indicazioni: l’invito a convertire le piscine finalizzate a gioco acquatico in vasche per la balneazione, la raccomandazione ai genitori alla sorveglianza dei bambini nonché l’indicazione di interdire all’uso le vasche che non consentono il rispetto delle condizioni indicate nella scheda;
  • CENTRI BENESSERE è previsto che gli ospiti indossino la mascherina in tutte le aree comuni al chiuso (e non soltanto nelle zone interne di attesa), mentre il personale è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e quando non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • si prevede che sia evitato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura, prevedendo sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute;
  • la scheda non contiene più riferimenti al contingentamento degli accessi al fine di mantenere il distanziamento di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, né contiene il riferimento agli ambienti caldo-umidi (es. bagno turco) e alle saune, che è stato spostato nella sezione successiva;
  • TRATTAMENTI ALLA PERSONA (ES. MASSOTERAPIA, SAUNA, BAGNO TURCO) viene specificato che per i clienti è obbligatorio l’uso della mascherina nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura e che le stanze/ambienti a uso collettivo devono consentire il mantenimento della distanza di almeno 2 metri se non è indossata la mascherina, sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate;
  • è stato reso categorico il divieto di utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco), eliminando la facoltà di consentirne l’uso esclusivo con prenotazione.
  • è stato incrementato a 2 metri il distanziamento all’interno delle saune con caldo a secco;
    non è più presente la sezione relativa ai trattamenti inalatori;
  • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) è stato eliminato il riferimento all’obbligo di diversificare i guanti utilizzati nel trattamento da quelli utilizzati nel contesto ambientale;
  • anche in questa scheda viene previsto l’obbligo di mantenere aperte porte, finestre e vetrate a meno di condizioni meteo avverse, per favorire il ricambio d’aria naturale;
  • è stata eliminata la sezione relativa all’uso degli ambienti caldo-umidi (v. sopra);
    per i centri massaggi e centri abbronzatura, è ora previsto che gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce siano organizzate in modo da assicurare almeno 2 metri di distanza (in luogo di 1);

COMMERCIO

  • COMMERCIO AL DETTAGLIO negli acquisti che prevedono la scelta in autonomia e la manipolazione del prodotto, non è più previsto che, in alternativa alla disinfezione delle mani, possano essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente (la misura è ripetuta nella scheda sul commercio al dettaglio su aree pubbliche);
  • anche in questa scheda viene previsto l’obbligo di mantenere aperte porte, finestre e vetrate a meno di condizioni meteo avverse, per favorire il ricambio d’aria naturale. Sono confermate le indicazioni relative agli impianti di condizionamento;
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti) non è più prevista per i Comuni la facoltà di sospendere la vendita di beni usati, ove ne ricorra l’opportunità;
    tra le misure a carico del titolare di posteggio è stato eliminato il riferimento all’uso dei guanti;
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE anche in questa scheda viene previsto l’obbligo di mantenere aperte porte, finestre e vetrate a meno di condizioni meteo avverse, per favorire il ricambio d’aria naturale. Sono confermate le indicazioni relative agli impianti di condizionamento.
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO è stato specificato che le indicazioni contenute nella scheda non si applicano alle giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali si rimanda al punto specifico;
  • è stato eliminato il riferimento all’uso dei guanti;
  • viene prevista la facoltà di inibire l’uso di spogliatoi cabine e docce di cui, in alternativa, dovrà essere garantita la regolare e frequente pulizia e disinfezione;
  • anche in questa scheda viene previsto l’obbligo di mantenere aperte porte, finestre e vetrate a meno di condizioni meteo avverse, per favorire il ricambio d’aria naturale. Sono confermate le indicazioni relative agli impianti di condizionamento;
  • GIOSTRINE E AREE GIOCHI PER BAMBINI le indicazioni di cui al paragrafo sulle aree giochi per bambini sono state rese applicabili anche alle giostrine;
  • è stato soppresso il riferimento alla necessità di promuovere misure igienico comportamentali per bambini e ragazzi e l’invito a privilegiare l’impiego di mascherine colorate e/o con stampe;
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI è stato eliminato il riferimento all’utilizzo dei guanti;
    anche in questa scheda viene previsto l’obbligo di mantenere aperte porte, finestre e vetrate a meno di condizioni meteo avverse, per favorire il ricambio d’aria naturale. Sono confermate le indicazioni relative agli impianti di condizionamento;
  • CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICIla scheda aggiornata prevede che, nel caso in cui l’evento fieristico sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell’evento e devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli stessi anche mediante sistemi che consentano la prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso;
  • inoltre, analogamente a quanto previsto per i cinema, nelle sale convegno i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro tra ciascun partecipante (estendibile ad almeno 2 metri negli ambienti al chiuso, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. È confermata la possibilità di ridurre tali distanze ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
  • anche in questa scheda viene previsto che siano mantenute aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate a meno di condizioni meteo avverse, per favorire il ricambio d’aria naturale. Sono confermate le indicazioni relative agli impianti di condizionamento.

Le Linee guida disciplinano le attività economiche e sociali esclusivamente nella misura in cui queste sono consentite dalle disposizioni presenti nei provvedimenti statali (decreti legge, DPCM, Ordinanze del Ministro della Salute).

Le date di riapertura dei singoli settori sono disciplinate esclusivamente dai provvedimenti statali.

Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, adottate ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge n. 52/2021 e dall’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33/2020, sono in vigore e possono anche eventualmente essere oggetto di apposito recepimento in provvedimenti statali e/o regionali.

Con specifico riferimento alle cerimonie/banchetti, secondo quanto disciplinato dall’articolo 16 del DPCM del 2 marzo 2021, vigente a norma dell’art.1, comma 1 del DL 52/2021, sono, al momento, vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

TESTO LINEE GUIDA

6/05/2021