Locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) – aggiornamento FAQ

Sul sito del Ministero del Turismo sono disponibili le FAQ aggiornate relative alla disciplina delle locazioni turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive e codice identificativo nazionale (art. 13-ter DL n. 145/2023).

Il Ministero ha provveduto a fornire alcuni ulteriori chiarimenti:

- i requisiti di sicurezza previsti dal comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 si applicano soltanto alle unità immobiliari destinate a locazione breve o a locazione per finalità turistiche, e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente (cfr. decreto ministeriale 9 aprile 1994, testo unico sicurezza sul lavoro e decreto ministeriale 2 settembre 2021 [N.d.R.]);

- l’installazione dei dispositivi di sicurezza per le unità immobiliari destinate a locazione breve o a locazione per finalità turistiche non richiede un apposito progetto di impianto da parte di un tecnico specializzato, ma è sufficiente la presenza all’interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili);

- il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico;

- nel caso di locazione turistica di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 109 del TULPS, richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione. Pertanto, il locatore non è tenuto a effettuare tale comunicazione autonomamente.

10/10/2024