La lotteria degli scontrini non è obbligatoria per l’esercente: niente sanzioni per chi rifiuta di acquisire il codice del cliente
Registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata.
La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.
Cosa succederà quindi all’esercente? L’analisi del rischio è uno dei fattori preliminari all’avvio dei controlli fiscali; il punteggio di affidabilità del negoziante sarà quindi condizionato dalla delazione del cliente.
Una norma controversa che, sebbene non preveda una sanzione diretta nel caso di mancata adesione alla lotteria degli scontrini, apre la strada ai controlli invasivi di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Chiarito che non sono previste sanzioni in caso di mancata acquisizione del codice lotteria, resta in capo all’esercente l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa in uso.
L’adeguamento del registratore di cassa non è a costo zero e deve essere effettuato entro il 31/03/2021
Dal 1.01.2021 è partita la lotteria degli scontrini. Facendo acquisti con carte e bancomat e presentando alla cassa l'apposito codice, si partecipa alle estrazioni mensili (la prima l'11.03) e a quelle settimanali che inizieranno a giugno. Superpremio da 5 milioni per l'estrazione annuale a gennaio 2022.
Estrazione 11.03 - Con la prima estrazione 10 consumatori vinceranno € 100.000, facendo incassare € 20.000 agli esercizi dove hanno effettuato acquisti tra l'1.02 e il 28.02.
Da giovedì 10.06 si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da € 25.000 per chi compra e 15 premi da 5.000 per chi vende. Verranno effettuatre ogni giovedì, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica.
Acquisti ammessi - Alla lotteria degli scontrini possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che pagano con carte di credito, prepagate, bancomat o app beni o servizi per almeno € 1 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Acquisti esclusi - Sono esclusi gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. Non si partecipa nemmeno con i biglietti di cinema, teatri e musei perché in questi casi non è prevista la trasmissione telematica degli scontrini all'Agenzia delle Entrate. Lo stesso vale per le ricevute postali, per il pieno di benzina, per l'uso di ticket restaurant o buoni pasto, delle gift card e per i pagamenti dei parcheggi.
Come partecipare - Collegarsi al sito lotteriadegliscontrini.gov.it e registrarsi, ottenendo un codice lotteria (codice alfanumerico e codice a barre) che va stampato o salvato sul proprio smartphone per esibirlo alla cassa a ogni pagamento: si otterranno tanti biglietti quanti euro spesi (fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per scontrino).
Incassare la vincita - I vincitori saranno contattati via Pec o via raccomandata AR e si dovranno presentare entro 90 giorni per l'identificazione all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: successivamente riceveranno un bonifico bancario o postale con la vincita. Passati i 3 mesi, non si potranno più reclamare i premi e i fondi torneranno all'erario.
I dati vengono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria e possono essere utilizzati, esclusivamente, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle estrazioni e per risalire all’acquirente solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento “codice lotteria” - codice fiscale). Né l’esercente né altri soggetti potranno, invece, risalire all’acquirente per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.
1/02/2021