Imposta di soggiorno - dichiarazione telematica - Ministero dell’economia e delle finanze risoluzione n. 1 del 9 febbraio 2023.

Federalberghi ha inviato alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze un quesito concernente l’obbligo di presentazione della dichiarazione telematica sulla imposta di soggiorno di cui all’articolo 180 del decreto legge n. 34 del 2020.

In particolare, abbiamo segnalato che l’obbligo di una dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, si è aggiunto all’obbligo di rendicontazione periodica già previsto a carico dei gestori delle strutture ricettive dai rispettivi regolamenti comunali.

Abbiamo inoltre rammentato che, con le FAQ (risposte 8 e 9), è stato chiarito che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.

Abbiamo pertanto chiesto di confermare che, per le annualità successive a quelli indicate nelle predette FAQ, la presentazione del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell'obbligo dichiarativo, esclude i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1 del 9 febbraio 2023, ritiene che, concordemente con quanto espresso nel quesito, per le annualità successive a quelle indicate nelle FAQ richiamate, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto 29 aprile 2022 rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento.

Del resto, la previsione da parte dei degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

15/02/2023