Con Determinazione direttoriale n. 355282/RU l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato una precedente Determinazione (n. 487172/RU del 25 ottobre 2022) con la quale era stato chiarito che i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino (tra cui anche i P.E. che, congiuntamente alla loro attività principale, svolgono un’attività di vendita di tabacchi lavorati) non sarebbero stati soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.
L’ADM aveva chiarito che l’applicazione di tale obbligo era stato escluso in quanto in questi casi l’aggio percepito dal rivenditore sarebbe stato parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, considerato che il prezzo di rivendita al pubblico è determinato ex lege (o sulla base di apposite convezioni) e dunque il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente.
Senonché, con l’odierno provvedimento, l’Agenzia ha ritenuto di dover effettuare una rivalutazione complessiva di quanto precedentemente disposto, in quanto oggi gli intermediari bancari e finanziari offrono diverse soluzioni che, tra l’altro, prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 euro. Conseguentemente, l’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico da questo momento in poi deve ritenersi valido ed efficace anche per le attività di vendita di generi di monopolio.
28/06/2023