Ordinanza REGIONE VENETO

Gentile Associato,

da domani 12 dicembre entra in vigore fino al 15 gennaio 2021 la nuova ordinanza n.167 della Regione Veneto che prevede le seguenti novitàrispetto agli obblighi già in vigore col DPCM del 3.12.2020 (molte di tali novità sono in realtà ripristino di obblighi delle precedenti ordinanze regionali):

Commercio al dettaglio

- è consentito l’accesso nei negozi alimentari solo ad una unica persona per nucleo familiare (salvo accompagnare persone in difficoltà o minori di anni 14)

- nei negozi fino a 40 mq, è consentito l’accesso di una sola persona alla volta(prima era una raccomandazione)

- nei negozi superiori a 40 mq, è consentito l’accesso di una persona ogni 20 mq

- nelle medie e grandi strutture è fortemente raccomandato riservare dalle 10.00 alle 12.00 l’accesso agli over 65

Commercio su aree pubbliche

Ritorna l’obbligo per i Comuni di dotare i mercati di un piano che preveda perimetrazione/delimitazione dell’area mercatale, controllo degli accessi ai varchi con sorveglianza pubblico/privata, mantenimento distanza interpersonale e divieto assembramenti.

Pubblici Esercizi

- viene riconfermato l’obbligo di indossare la mascherina sempre, anche quando si è seduti al tavolo del pubblico esercizio: l’unico momento in cui è consentito abbassarla è «per la regolare consumazione di cibo o bevande».

- è introdotto l’obbligo, nella fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 15.00, di svolgere «prioritariamente» il servizio di somministrazione ai clienti sedutie, solo nel caso che i tavoli siano tutti occupati o l’esercizio non abbia tavoli, è consentito il servizio anche in piedi.

- dalle ore 15.00 e fino alla chiusura del locale alle ore 18.00, invece, è sempre obbligatorio svolgere il servizio esclusivamente ai clienti seduti.

- è disposto l’obbligo di collocare al massimo 4 avventori per ogni tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso del distanziamento di 1 metro (prima invece, ad esempio, 5 persone conviventi potevano sedersi assieme, ora non più)

- la consumazione di alimenti e bevande è vietata nelle vicinanze dell’esercizio, salvo che per alimenti «da consumare nell’immediatezza dell’asporto» (es. gelati, pizze al trancio e similari).

11/12/2020