Chi può vendere oro da investimento?
L’immissione sul mercato avviene in forma di: lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.
Gli unici deputati alla negoziazione dell’oro da investimento sono i cd. operatori professionali in oro, vale a dire soggetti che esercitano in via professionale, per conto proprio o di terzi, o per uso industriale come definito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.
Tale attività deve essere preventivamente comunicata alla Banca d'Italia secondo le modalità previste dall'art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio 2000.
Sono esclusi da tale disciplina gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 51.
5/03/2024