Con la legge di conversione del decreto Rilancio (n. 77/2020) sono state introdotte nuove rigidità per la gestione dei rapporti di lavoro.
All’art. 93 del D.L. n. 34/2020 è stato aggiunto il comma 1-bis, per il quale
“il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Pertanto, tutti i contratti che, per diversi motivi legati alla previsione legale (apprendistato) o alla convenzione delle parti (tempo determinato – somministrazione), hanno una durata predeterminata, vedono spostato in avanti il momento della loro conclusione per un periodo pari a quello della sospensione, durante la quale sono stati utilizzati gli ammortizzatori sociali emergenziali. Proroga automatica e obbligatoria, dunque, che interviene a prescindere dalla volontà delle parti.
Si realizza perciò un obbligo in capo al datore di lavoro di ricevere una prestazione indipendentemente dalla sua effettiva utilità o necessità.
Rimane l’interrogativo circa le modalità attraverso le quali deve essere presentata la comunicazione telematica della proroga, istruzioni operative che si auspica possano provenire a brevissimo da parte del Ministero del Lavoro, pena l’impossibilità dell’adempimento.
1/08/2020