Conversione in legge DL qualità dell’aria

Entrata in vigore la legge di conversione del DL 121/2023 che introduce un nuovo piano di limitazione della circolazione stradale in alcune Regioni di Italia e misure per favorire il trasporto aereo merci e il turismo di prossimità

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell’11 novembre u.s., ed è già in vigore, la Legge 6 novembre 2023, n. 155 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, che prevede le seguenti disposizioni:

Misure in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale (art. 1)

Per garantire l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-644/18 e nella causa C-573/19 (in materia di inquinamento atmosferico), si è disposto che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro il 13 settembre 2024 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge oggetto di conversione), ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti. Nelle more di tale aggiornamento, le suddette regioni potranno disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento che adotterà tali divieti di circolazione, le Regioni indicheranno e motiveranno le specifiche deroghe introdotte, ferme restando le esclusioni e le deroghe previste nel calendario annuale dei divieti di circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli merci, adottato ai sensi dell’art.6, comma 1 del Codice della Strada.

La limitazione si applicherà in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2025, l’indicata limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5» dovrà essere obbligatoriamente inserita nei piani di qualità dell’aria delle Regioni.

Le Regioni potranno esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi (art.2, comma 1 lettera a) D.lgs. 257/2016). Si dispone, infine, che con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, sarà disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici (art. 60 C.d.S.), individuando adeguate percorrenze chilometriche, nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni strutturali della circolazione sopra esposte.

Sviluppo del turismo di prossimità, all’aria aperta ed ecosostenibile per l’abbattimento delle emissioni atmosferiche (art.1-bis)

La disposizione contenuta al comma 1, con l’obiettivo di incentivare il turismo di prossimità e all’aria aperta, che abbatte le emissioni atmosferiche, riduce i lunghi spostamenti e favorisce la preservazione degli ecosistemi locali secondo strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche derivanti dalle attività turistiche, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con dotazione di 32.870.000 euro per l’anno 2023, dei quali 29.870.000 euro sono reperiti mediante riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022). Le risorse del Fondo sono destinate alla creazione e riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici nonché alla valorizzazione del turismo all’aria aperta e saranno assegnate attraverso apposito bando del Ministero stesso per finanziare interventi - identificati da Codice unico di progetto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 - recanti relativo cronoprogramma.

Con la disposizione al comma 3 si provvede inoltre il rifinanziamento, per l’importo di 17 milioni di euro per l’anno 2023, dei quali 8.918.631 euro reperiti mediante riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della succitata legge 30 dicembre 2021, n. 234, del Fondo per il turismo sostenibile, istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, con la disposizione dell’articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023). Tali risorse sono destinate a favorire ulteriormente la transizione ecologica mediante azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche.

14/11/2023