Regione Veneto- Home restaurant e home food

La Regione Veneto ha inviato ai Comuni, alle Camere di commercio, alle ULSS e per conoscenza al nostro sistema una nota con la quale si chiariscono i criteri di indirizzo interpretativo in ordine alle attività di home restaurant e home food.

HOME RESTAURANT
Normativa di riferimento: in assenza di una specifica disciplina, trovano applicazioni le vigenti disposizioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e successive modificazioni.
Adempimenti per inizio attività: l’operatore è tenuto a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando il possesso dei requisiti necessari ai fini dell’esercizio dell’attività medesima.
Riferimenti alle norme urbanistiche ed edilizie comunali e al rispetto delle norme igienico-sanitarie
Disciplina normativa sui controlli

HOME FOOD
è intesa quale attività di preparazione, in cucina domestica, di alimenti e bevande destinati alla vendita, si configura come attività di impresa artigiana che può essere svolta anche nella propria abitazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di artigianato di cui alla legge n. 443 del 1985, con conseguente obbligo di iscrizione all’albo delle imprese artigiane.
Adempimenti per lo svolgimento delle attività: non è necessaria la previsione di una SCIA, essendo sufficiente la sola notifica sanitaria ai fini dei controlli da parte delle competenti autorità delle norme igienico-sanitarie

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai documenti in allegato: la nota della Regione Veneto e le risoluzioni del Ministero delle Sviluppo Economico e del Ministero dell’Interno.

NOTA REGIONE VENETO

RISOLUZIONE HOME RESTAURANT MIN. SVILUPPO

RISOLUZIONE HOME RESTAURANT MIN. SVILUPPO

8/07/2024