Self check-in: compatibilità art. 109 T.U.L.P.S e interpretazione ministeriale

Il Ministero dell’Interno, in risposta a un quesito posto dalla Questura di Roma, ha fornito alcuni chiarimenti operativi concernenti l'applicazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, in particolare, il cosiddetto “self check.in

Secondo il Ministero dell’Interno:

- in ragione delle preminenti esigenze di pubblica sicurezza, l'obbligo di identificazione previsto dall’articolo 109 T.U.L.P.S. può ritenersi assolto soltanto mediante la concreta verifica, in presenza, dell'identità personale dei clienti da parte del gestore la struttura ricettiva.

- è altresì possibile avvalersi della pratica del check-in online, che consente agli ospiti di comunicare i dati prima di giungere nella struttura alberghiera; tale modalità organizzativa, tuttavia, non esclude che, al momento dell’arrivo, il gestore o un suo incaricato sia tenuto comunque a identificare il cliente, attraverso la verifica del documento di identità esibito.

Al riguardo, il Ministero ha infatti ricordato che:

- l’articolo 109 del T.U.L.P.S prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle ventiquattro ore successive all'arrivo, gli stessi comunichino alle Questure territorialmente competenti, le generalità delle persone effettivamente alloggiate;

- l’articolo 19 bis del DL 4 ottobre 2018, n.113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, ha esteso la disciplina di cui all'articolo 109 del T.U.L.P.S. anche "con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti dì essi con contratti di durata inferiore ai trenta giorni”.

- in osservanza della suesposta disciplina di pubblica sicurezza, il gestore ha l'obbligo di legge di richiedere un documento di identità valido per effettuare la registrazione dei dati anagrafici e procedere al successivo invio degli stessi alla Questura competente per territorio;

- nel caso in cui il cliente della struttura ricettiva (ad eccezione dei rifugi alpini), si rifiuti o sia impossibilitato ad esibire un proprio documento identificativo, il gestore sarà obbligato a non concedere ospitalità.

Il Ministero ha inoltre ricordato che:

- le citate disposizioni sono volte a consentire all’Autorità di pubblica sicurezza di esercitare un'attività di controllo sul movimento degli alloggiati, per scongiurare, in tal modo, che persone sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri o in altre strutture ricettive;

- atteso quanto sopra, è necessario che il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti legittimati al ricevimento dell'avventore, prima ancora della registrazione del cliente e dell'invio dei dati alla Questura competente, procedano alla compiuta identificazione del cliente;

- tale adempimento si concretizza nella sommaria verifica della corrispondenza dei dati personali trascritti nel documento di identità (essenzialmente la carta di identità) o in altro documento di riconoscimento equipollente, recante i tratti somatici del cliente.

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13/11/2024