Con la circolare n. 36889 del 9 maggio 2024, il Ministero dell’Interno ha precisato che:
- il regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo, prorogato fino al 31 dicembre 2024, per eventi fino a 2.000 partecipanti e in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente (SCIA in luogo di ogni altro atto di autorizzazione) previsto dall’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 conv. con modif. dalla L. n. 120/2020 non si applica ai c.d. intrattenimenti danzanti ove è l’utenza a ballare (e, quindi, non assiste allo spettacolo in maniera passiva);
- possono essere liberamente organizzati in un P.E. abilitato allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande gli intrattenimenti musicali e/o danzanti organizzati occasionalmente e purché l’organizzazione non sia tale da trasformarli in locali di pubblico spettacolo e, dunque, senza l’allestimento di apposite sale, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione, pagamento di un biglietto di ingresso ecc.;
- con riferimento alla sospensione delle licenze di pubblico esercizio ex art. 100 TULPS, i questori sono tenuti a potenziare la collaborazione pubblico-privato e valorizzare i comportamenti dell’esercente “virtuoso” disposto a collaborare con le Autorità di pubblica sicurezza (es. installazione di sistemi di video-sorveglianza, nomina di un referente per la sicurezza ecc.).
16/05/2024