Operatori che commercializzano legno e prodotti derivati: proroga obbligo di iscrizione al 31 dicembre 2022

Dal 4 aprile u.s., data nella quale è stata pubblicata, sul sito del Mipaaf, la modulistica online, è possibile iscriversi al Registro Imprese Legno (Operatori EUTR) secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale DM 9 febbraio 2021 (cfr. art. 5).

Il suddetto decreto ha infatti istituito il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi dell’European Timber Regulation (Regolamento EUTR CE 995/2010, cd “Regolamento Legno”) ai fini del contrasto al commercio illegale del legno che interessa tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi UE, sia extra-UE.

L’iscrizione è obbligatoria ed il termine per adempiere, originariamente fissato al 3 giugno u.s. (60 giorni dalla data della pubblicazione della modulistica online sul sito del Mipaaf, art. 5, comma 5, DM 9/2/2021), è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 come comunicato alla seguente pagina del sito web del Mipaaf.

La proroga, già operativa, sarà formalizzata a breve con un apposito decreto interministeriale che sta completando il suo iter di approvazione.

Il “Regolamento Legno” obbliga gli Stati membri, a decorrere dal 3 marzo 2013, ad attenersi alle disposizioni in esso contenute con l’obiettivo contrastare il commercio di legname e di prodotti del legno tagliati illegalmente attraverso tre obblighi principali:

1. vietando l’immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati;

2. obbligando gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE tali merci ad osservare la “dovuta diligenza”, adottando misure per la verifica della legalità delle stesse;

3. obbligando i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.

Il “Regolamento Legno” suddivide i soggetti interessati in due categorie: operatori e commercianti.

L’ operatore è definito come “una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati” (art. 2, par. 1, lett. c).

Generalmente si tratta degli importatori di tali merci da paesi extra-UE e delle imprese boschive operanti negli Stati membri dell’Unione Europea.

Il “Regolamento Legno” definisce la commercializzazione come: “la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (…)”.

Il DM 9 febbraio assoggetta all’obbligo di iscrizione al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno.

Con tale espressione il reg. definisce la commercializzazione con la conseguenza che sono tenuti all’obbligo di iscrizione gli operatori che commercializzano legno o prodotti da esso derivati.

Accanto al ruolo dell’operatore, il regolamento (cfr. art. 2, par. 1, lett. d)) detta anche una definizione del commerciante inteso come “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno” (mercato interno è quello appartenente ai Paesi UE).

In sostanza, la differenza può così riassumersi:

operatore: il soggetto che immette per primo sul mercato;

commerciante: il soggetto che vende/acquista sul mercato interno prodotti già immessi precedentemente da altri.

Il “Regolamento Legno” disciplina anche il sistema di dovuta diligenza consistente nell’insieme di procedure e misure, dettagliate nell’art. 6, imposte dall’art. 4, comma 2, del medesimo regolamento.

Solo gli operatori sono tenuti ad esercitare la "dovuta diligenza" nell'immettere legno nel mercato europeo. Devono cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.

Il sistema di Dovuta diligenza può essere elaborato dall'operatore stesso o da un Organismo di controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla Commissione europea.

Di seguito le principali informazioni relative all’iscrizione al Registro.

Soggetti obbligati ad iscriversi

Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo e qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento. L’iscrizione e i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.

Soggetti esonerati dall’iscrizione

Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro:

- gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali;

- le amministrazioni pubbliche;

- i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti e non sono tenuti ad iscriversi al registro;

- coloro che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo).

Validità dell’ iscrizione

L’iscrizione è valida dal momento dell’effettuazione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata per ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore.

Sanzioni

In caso di mancata tenuta, conservazione (5 anni) o messa a disposizione agli organi di controllo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000.

Invece, per la mancata iscrizione al registro, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 1.200.

Per ulteriori informazioni su procedura d’iscrizione, pagamenti ecc, si invita a consultare la pagina del Mipaaf già sopra segnalata.

6/10/2022