Decreto "Milleproroghe"

È stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe". Il testo contiene una serie di provvedimenti che riepiloghiamo di seguito.

concessioni su beni demaniali

Viene prorogato il termine per l’esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Il termine scadrà quindi il 27 luglio 2023, anziché il 27 febbraio 2023.

Si fa divieto agli enti proprietari dei beni di emanare bandi di assegnazione prima dell’adozione dei relativi decreti legislativi.

Viene istituito un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Compongono il tavolo anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

Il tavolo deve definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera.

Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza di ragioni oggettive. Fino alla data del rilascio delle nuove concessioni restano efficaci quelle in essere.

I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico- ricreative, che utilizzino manufatti amovibili (di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico in materia edilizia), possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.

Infine, l’articolo 12, comma 6-sexies, dispone che i seguenti termini sono differiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024:

- quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge sulla concorrenza del 2021 (legge n. 118 del 2022), tra cui le concessioni balneari;

- quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti di cui al punto precedente ma che siano stati individuati dagli enti concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive;

- quello entro cui comunque deve essere espletata la procedura competitiva per l’affidamento della concessione su tali beni, salva la sussistenza delle ragioni oggettive d’impedimento, motivo per cui il termine viene ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2025.

È doveroso rappresentare che, in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto milleproroghe, il presidente della Repubblica ha inviato ai presidenti delle Camere e del Governo una lettera nella quale, tra le altre cose, ha puntualizzato le sue perplessità sulle concessioni balneari, chiedendo alcune correzioni. Il presidente della Repubblica ritiene infatti che le modifiche approvate in materia di concessioni demaniali presentino profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive, accrescendo l’incertezza del quadro normativo. Il presidente della Repubblica ritiene indispensabile, a breve, assumere ulteriori iniziative di Governo e Parlamento, per assicurare l’applicazione delle regole della concorrenza e la tutela dei diritti di tutti gli imprenditori coinvolti, in conformità con il diritto dell’Unione, nonché garantire la certezza del diritto e l’uniforme applicazione della legge nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano in tale ambito.

dehors

Viene prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle specifiche autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito d’imposta per investimenti in favore del settore turistico

Si prevede che le somme non utilizzate in relazione alla fruizione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere, di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, per una quota pari a 30 milioni di euro, siano versate dall’Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per l’anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Viene prorogata dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Si precisa, inoltre, che tale sospensione non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

investimenti in beni strumentali nuovi

Modificando i commi 1055 e 1057 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, sono prorogati:

- dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 il termine ultimo per la consegna degli “altri beni strumentali” nuovi (diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232) ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

- dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (beni strumentali 4.0), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

6/03/2023